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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.10.2009 10.2009.92

13 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·863 parole·~4 min·4

Riassunto

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: mi. 1.43 - max 1.71 gr/oo)

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.92 DA 262/2009

Bellinzona 13 ottobre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Jyothish Kochalummootil per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.43 - max. 1.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 (alcolemia: 1.59 grammi per mille) e nel 2007 (alcolemia: 1.34 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________ il 15 ottobre 2008;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 262/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 230.--cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a fr. 20’700.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’500.--, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 140.-- ciascuna per complessivi fr. 2’800.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 29 maggio 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2009, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d’accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.  Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.  L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.-- cadauna per complessivi fr. 2’800.-decretata nei suoi confronti il 29 maggio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 262/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di fr. 20’700.-- (ventimilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.--;

                                             3.1.  la tassa di giustizia comprende la prestazione del giudice di fr. 200.-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se la stessa non sarà richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo importo;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.  2’800.-- (duemilaottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 140.-- (centoquaranta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 29 maggio 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                 1500.00            multa

                                        fr.                 2800.00            pena pecuniaria revocata

                                        fr.                  500.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  400.00            spese giudiziarie

                                        fr.                5200.00            totale

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