Incarto n. 10.2009.85 DA 392/2009
Bellinzona 5 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 8 aprile 2008, a __________ in ____________________, nei pressi del Municipio, in correità con __________ e con il minorenne __________, preso parte all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1, colpendoli con schiaffi, pugni e calci, provocando a CIVI 2 una lesione traumatica al timpano sinistro, una contusione all’emitorace sinistro e una contusione addominale, come da certificati del 9 aprile 2008 della Dr.ssa __________ del Reparto di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________ e del 28 aprile 2008 del Dr. __________, ed a CIVI 1 due fratture allo zigomo sinistro, come da certificato del 25 aprile 2008 del Dr. med. dent. __________ c/o Clinica __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 392/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall'art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione di 4 testi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito prendendo atto del fatto che da tutte le testimonianze odierne è emerso che egli non ha partecipato in alcun modo all’aggressione, ma è solo intervenuto in un secondo tempo per separare i contendenti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di aggressione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 134 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
aggressione, art. 134 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 392/2009 del 26 gennaio 2009;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 1050.00 totale