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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2010 10.2009.712

3 marzo 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·745 parole·~4 min·2

Riassunto

Sottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.712 DA 2532/2009

Bellinzona 3 marzo 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         1. furto d'uso

                                        per aver sottratto il motoveicolo Keeway __________, per farne uso;

                                        fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;

                                        2. circolazione senza licenza di circolazione

                                        per aver condotto il motoveicolo suddetto senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

                                        fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

                                        3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per avere condotto il motoveicolo Keeway surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                                        fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;

perseguita                         con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2532/2009 del ACCU 1 che propone la condanna a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 11.05.2009 da questo stesso Ministero Pubblico, la condanna di ACCU 1:

1.       Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 giugno 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3 marzo 2010, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile (madre dell’accusata), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               la parte civile;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di:

                               1.1     furto d'uso

                               1.2     circolazione senza licenza di circolazione

                               1.3     guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per i fatti descritti nel menzionato segreto d’accusa?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo?

                                 4.     Chi sopporta gli oneri processuali?                                  

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 94 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dal reato di furto d'uso, ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCS, condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, ex art. 96 cifra 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                        fr.                     100.00      tassa di giustizia

                                        fr.                     200.00      spese giudiziarie                

                                        fr.                    300.00      totale

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