Incarto n. 10.2009.712 DA 2532/2009
Bellinzona 3 marzo 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. furto d'uso
per aver sottratto il motoveicolo Keeway __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
2. circolazione senza licenza di circolazione
per aver condotto il motoveicolo suddetto senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per avere condotto il motoveicolo Keeway surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2532/2009 del ACCU 1 che propone la condanna a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 11.05.2009 da questo stesso Ministero Pubblico, la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 marzo 2010, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile (madre dell’accusata), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole di:
1.1 furto d'uso
1.2 circolazione senza licenza di circolazione
1.3 guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per i fatti descritti nel menzionato segreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 94 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di furto d'uso, ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCS, condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, ex art. 96 cifra 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale