Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2010 10.2009.661

12 ottobre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,123 parole·~6 min·2

Riassunto

Presentare alla Polizia cantonale una falsa denuncia contro ignoti, per un atto punibile che si sa non essere stato commesso; compiere atti pregiudizievolinel patrimonio di altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.661 DA 4783/2009

Bellinzona 12 ottobre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di   1.  sviamento della giustizia

per avere, a __________, in data __________2009, presentato, alla Polizia cantonale, una falsa denuncia, contro ignoti, per un atto punibile che sapeva non essere stato commesso,

                                         e meglio, per avere sporto denuncia penale, per titolo di danneggiamento, asserendo, in urto con la verità, che ignoti avevano frantumato quattro vetri laterali ed il vetro della porta anteriore destra del veicolo di linea marca Van Hool A 320, targato __________ (a lui intestato, unitamente al fratello __________), sapendo che l’atto vandalico da lui denunciato non era di fatto mai stato commesso, in quanto il vetro della portiera anteriore si era danneggiato a seguito di un urto contro dei rami sporgenti e gli altri 4 vetri erano invece stati da lui intenzionalmente manomessi;

                                         fatti avvenuti a __________, il __________ 2009; reato previsto dall'art. 304 CPS;

                                    2.  tentata truffa

                                        per avere, a __________ e a __________, in data __________2009, tentato di indurre con inganno astuto i dipendenti/responsabili de __________, a compiere atti pregiudizievoli per il loro patrimonio e/o quello altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

                                         e meglio, per avere dichiarato, in data __________2009, in urto con la verità, alla citata compagnia di assicurazione, di essere stato vittima di un atto vandalico al fine di ottenere il versamento indebito di un’indennità assicurativa pari a Frs. 11'695,05, e più precisamente per avere affermato, mendacemente, che i 4 vetri laterali del veicolo di linea di cui al punto 1, erano stati frantumati da terzi, allorquando gli stessi erano invece stati da lui intenzionalmente manomessi, poiché asseritamente difettati, al fine di ottenere il versamento di un’indennità assicurativa che altrimenti non gli sarebbe stata versata;

                                         fatti avvenuti a __________, in data __________ 2009; reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4783/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.          Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.    Alla multa di fr. 800.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                    4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 novembre 2009;

indetto                               il dibattimento in data 18 giugno 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 giugno 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ Roberto Ghezzi autore colpevole di:

                              1.1.     sviamento della giustizia, per avere, a __________, in data __________2009, presentato, alla Polizia cantonale, una falsa denuncia, contro ignoti, per un atto punibile che sapeva non essere stato commesso, e meglio, per avere sporto denuncia penale, per titolo di danneggiamento, asserendo, in urto con la verità, che ignoti avevano frantumato quattro vetri laterali ed il vetro della porta anteriore destra del veicolo di linea marca Van Hool A 320, targato __________ (a lui intestato, unitamente al fratello __________), sapendo che l’atto vandalico da lui denunciato non era di fatto mai stato commesso, in quanto il vetro della portiera anteriore si era danneggiato a seguito di un urto contro dei rami sporgenti e gli altri 4 vetri erano invece stati da lui intenzionalmente manomessi?

                               1.2.     tentata truffa, per avere, a __________ e a __________, in data __________2009, tentato di indurre con inganno astuto i dipendenti/responsabili de __________, a compiere atti pregiudizievoli per il loro patrimonio e/o quello altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto, e meglio, per avere dichiarato, in data __________2009, in urto con la verità, alla citata compagnia di assicurazione, di essere stato vittima di un atto vandalico al fine di ottenere il versamento indebito di un’indennità assicurativa pari a Frs. 11'695,05, e più precisamente per avere affermato, mendacemente, che i 4 vetri laterali del veicolo di linea di cui al punto 1, erano stati frantumati da terzi, allorquando gli stessi erano invece stati da lui intenzionalmente manomessi, poiché asseritamente difettati, al fine di ottenere il versamento di un’indennità assicurativa che altrimenti non gli sarebbe stata versata?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 146 cpv. 1 e 304 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e di sviamento della giustizia (art. 304 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4783/2009 del 9 novembre 2009;

condanna        ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       800.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                    1'100.--         totale

10.2009.661 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2010 10.2009.661 — Swissrulings