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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.09.2009 10.2009.65

22 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·648 parole·~3 min·5

Riassunto

Cagionare un danno al corpo e alla salute della ex convivente facendola cadere al suolo procurandole una contusione zigomatica sinistra e abrasioni superficiali

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.65 DA 366/2009

Bellinzona 22 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per aver cagionato un danno al corpo e alla salute della sua ex convivente LESA 1, e meglio per averla spinta facendola cadere al suolo e battere la faccia contro alcuni scatoloni, procurandole in tal modo una contusione zigomatica sinistra e abrasioni superficiali, così come accertato dal certificato medico __________ dell’Ospedale __________;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 366/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-  e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2009;

indetto                               il dibattimento in data 22 settembre 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore; il Procuratore pubblico con lettera 1 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale chiede  prosciolto da ogni accusa; in ogni caso va esclusa ogni sua intenzionalità nel provocare qualsivoglia lesione alla ex convivente. Considerato come l’accusato sia stato aggredito va, sempre in via subordinata, esaminata l’applicazione dell’art. 15 CP; in ogni caso, nel denegato caso di pronuncia di una pena, la stessa andrebbe sensibilmente ridotta;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________ il __________, cagionato un danno al corpo e alla salute della sua ex convivente LESA 1, e meglio per averla spinta facendola cadere al suolo e battere la faccia contro alcuni scatoloni, procurandole in tal modo una contusione zigomatica sinistra e abrasioni superficiali, così come accertato dal certificato medico __________ dell’Ospedale __________?

                                 2.     E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni colpose?

                                 3.     Può trovare applicazione l’art..15 CP (legittima difesa esimente)?.

                                 4.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 5.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1, 2 e 3, decaduti i quesiti posti sub 4 e 5, come segue al quesito posto sub 6.;

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di lesioni semplici;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                       200.--         totale

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