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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.11.2010 10.2009.646

18 novembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·763 parole·~4 min·4

Riassunto

Tentare di introdursi indebitamente nella casa dei conduttori

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.646 DA 4787/2009

Bellinzona 18 novembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 d nel ramo immobiliare, difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         tentata violazione di domicilio,

                                        per avere, a __________ in data 3 luglio 2009, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, tentato d’introdursi nella casa dei conduttori CIVI 1 e CIVI 2, facendo smontare la serratura dell’entrata principale da un operaio della ditta __________, desistendo tuttavia dal penetrare nell’abitazione non appena CIVI 1 aprì spontaneamente la porta;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 186 CPS combinato con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 novembre 2009 n. 4787/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 novembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione della teste;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento dell’imputato evidenziando come non siano dati gli elementi oggettivi del reato. In modo particolare non vi è stato alcun tentativo di violazione di domicilio. Oltre a ciò l’imputato si è fidato di quanto gli era stato detto dall’UEF e dal suo precedente legale, nonché a ritenuto di essere nella ragione in quanto gli agenti di polizia non hanno sollevato obiezioni circa la sua legittimazione, anzi. Egli ha inoltre rilevato come non vi siano state conseguenze alcune e come il suo assistito abbia desistito spontaneamente. In via subordinata ha dunque postulato l’applicazione dell’art. 23 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di tentata violazione di domicilio per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Possono trovare applicazione gli art. 23, rispettivamente 52 e 53 CPS?

                                        3.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 34 segg., 42 segg., 52 seg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        tentata violazione di domicilio, art. 186 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4787/2009 del 10 novembre 2009;

manda                             ACCU 1

                                        esente da ogni pena, in applicazione dell’art. 52 CPS;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

prende atto                      che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        r.  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale

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