Incarto n. 10.2009.635 DA 4326/2009
Bellinzona 27 luglio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 attualmente in AI, difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi,
per avere, a __________ il 10 agosto 2009, celando sulla sua persona un coltello da cucina dalle dimensioni totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto pericoloso;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie. Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LArm;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34 cpv. 1 LArm,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;
ordina la confisca e la distruzione di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di 17 cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);
carica la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale