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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.07.2010 10.2009.628

20 luglio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·609 parole·~3 min·3

Riassunto

Insultare due agenti della Polizia comunale tacciandoli di "facce di culo, teste di cazzo"

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.628 DA 4587/2009

Bellinzona 20 luglio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 attualmente disoccupato,

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, a __________, il 18 ottobre 2007, offeso l’onere degli agenti della Polizia comunale LESA 2 e LESA 1 tacciandoli ripetutamente di “facce di culo, teste di cazzo”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 luglio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale ha contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù delle sua precaria situazione economica e dell’esigua gravità dei fatti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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