Incarto n. 10.2009.594 DA 3877/2009
Bellinzona 24 settembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data __________ 2009, a __________, spingendolo contro un muro e schiacciandogli il viso contro, compiuto vie di fatto nei confronti del minore B.B. (__________);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 settembre 2009 n. 3877/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data __________ 2009;
indetto il dibattimento 24 settembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole per vie di fatto per i fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d’accusa?
2. ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole per vie di fatto per avere in data __________ __________ 2009 trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al certificato medico agli atti?
3. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
4. Chi paga tasse e spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1 autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere in data __________ 2009 trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al certificato medico agli atti;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2
CP);
2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-;
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale