Incarto n. 10.2009.585 DA 3310/2009
Bellinzona 29 settembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la segretaria Natalie Cadlini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere omesso, a __________, nel periodo __________ 2001/__________ 2006, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, di prestare ai figli __________ (1993) ed __________ (1994) e per loro all'CIVI 1 che li anticipava agli aventi diritto, gli alimenti stabiliti dal Pretore del Distretto di __________ con decisione __________2001, accumulando arretrati per complessivi CHF 68'660.- (sessantottomilaseicentosessanta);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto 2009 n. 3310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell’importo di fr. 68’660.- (seicentottantamilaseicentosessanta) a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 settembre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato , non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. deve essere l’accusato ritenuto autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti indicati nel decreto di accusa del 4 agosto 2009?
2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.Devono essere riconosciute pretese di diritto civile all’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento?
4.A chi vanno accollate le spese di giustizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 271 cpv 1; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3310/2009 del 4 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale