Incarto n. 10.2009.561 DA 3807/2009
Bellinzona 10 giugno 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , divorziato (difensore, DI 1,)
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________1998), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________2005, così da essere in arretrato per complessivi fr. 14'589.90 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.01.2005 – 31.08.2009;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall'art. 217 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2 . Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale