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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.06.2010 10.2009.561

10 giugno 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·546 parole·~3 min·2

Riassunto

Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.561 DA 3807/2009

Bellinzona 10 giugno 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , divorziato (difensore, DI 1,)  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                        per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________1998), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________2005, così da essere in arretrato per complessivi fr. 14'589.90 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.01.2005 – 31.08.2009;

                                        fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

                                        reato previsto dall'art. 217 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.         Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.    Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

                                 3.    Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                 4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                  2 .    Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       400.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      700.00       totale

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