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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.09.2010 10.2009.534

10 settembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,012 parole·~5 min·3

Riassunto

Rendere inservibili i dati registrati elettronicamente sul sito web di un'associazione, rendendolo inaccessibile per un cero periodo

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.534 3707/2009

Bellinzona 10 settembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         danneggiamento di dati,

                                        per avere, a __________, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,

                                        e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;

                                        fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 144bis cifra 1 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3707/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                         1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’950.-- (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                         2.  Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                         3.  Si rinvia la parte civile, CIVI 1, associazione internazionale della cultura, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                         4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                         5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 10 settembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;

prospettata                        preliminarmente all’accusato la seguente precisazione del decreto di accusa:

                                        “per avere, a __________ o in altre località imprecisate in Svizzera o in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,

                                        e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008”;

preso atto                          dell’eccezione di incompetenza territoriale delle autorità di perseguimento penale svizzere nonché l’assenza di querela, presupposto imprescindibile del procedimento, sollevata dalla difesa;

rinviata                              la decisione sulle questioni preliminari nell’ambito della decisione di merito e accolta la richiesta della difesa di procedere anche all’audizione testimoniale della madre dell’accusato;

proceduto                          all’interrogatorio dell’accusato e all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito in quanto la querela è stata sporta dal signor __________ personalmente e non dalla CIVI 1. Inoltre vi è un’incompetenza territoriale a perseguire l’imputato in quanto egli ha sicuramente agito dall’Italia e il risultato, cioè la cancellazione dal server dei dati, si è verificato pure in Italia o quantomeno all’estero, non avendo la __________ (società provider del server) sedi o server in Svizzera. Da un punto di vista materiale inoltre il proscioglimento si impone poiché il prevenuto si è limitato a trasferire i dati dal server al suo hard disk e non ha quindi effettuato nessuna delle azioni esaustivamente elencate all’art. 144 bis CPS. In via subordinata egli ha chiesto l’esenzione da ogni pena dell’accusato, in applicazione dell’art. 172ter CPS, dell’art. 52 e dell’art. 53 CPS;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di danneggiamento di dati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, se del caso con la modifica prospettata al dibattimento?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 144bis cifra 1 cpv. 1, 172ter CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        danneggiamento di dati, art. 144 bis cifra 1 cpv. 1 CPS,

                                        per avere, da una località imprecisata in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,

                                        e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 910.-- (novecentodieci);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 550.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       300.00       testi                      

                                        fr.                      950.00       totale

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