Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2010 10.2009.482

15 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,440 parole·~7 min·2

Riassunto

Scassinare una porta per penetrare in un'abitazione e sottrarre beni per fr. 10'528.--

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.482 DA 3599/2009

Bellinzona 15 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , , difeso da: DUF 1

                                        detenuto dal 12 agosto 2009 al 13 agosto 2009 (1 giorno)

prevenuto colpevole di         1.  furto con scasso,

                                             per avere, il 10 giugno 2009 a __________, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, previo scasso della porta secondaria, sottratto al fine di appropriarsene a danno di CIVI 1, beni per un valore di fr. 10’528.--, refurtiva non recuperata.

                                        2.  danneggiamento,

                                             per avere, il 10 giugno 2009 a __________, danneggiato, la porta secondaria dell’abitazione di proprietà di CIVI 1 così da potervi penetrare al fine di procedere così come al punto 1) del presente decreto d’accusa;

                                        3.  violazione di domicilio,

                                             per essersi, il 10 giugno 2009 a __________, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nell’abitazione di proprietà di CIVI 1 così da poter compiere gli atti di cui al punto 1) del presente decreto d’accusa;

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dall’art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS, richiamati gli art. 41, 46, 49 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 agosto 2009 n. 3599/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena unica di 90 giorni di detenzione (art. 40 e seg., 46, 49 CPS), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorno 1,

                                             considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS),

                                             tenuto conto della revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote di cui a DA 3052/2009, decretata nei suoi confronti il 13 luglio 2009 da questo stesso Ministero pubblico (art. 46 cpv. 1 seconda frase CPS).

                                        2.                                        Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        3.                                        Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

                                        4.                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 15 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore d’ufficio, il Sostituto Procuratore Pubblico e l’interprete;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione della teste;

preso atto                          che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito                               il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, evidenziando come vi siano prove inequivocabili della presenza del prevenuto sul luogo dei fatti nel giorno in cui essi sono stati commessi, tra le quali spicca il rilevamento del suo DNA sul cacciavite usato per scassinare la porta dell’appartamento. La testimonianza della compagna, sentita in aula, non ha alcun peso e deve essere considerata parziale. Risulta particolarmente incomprensibile il fatto che l’imputato non abbia mai sostenuto in precedenza di essersi trovato a casa con la compagna, al momento del furto e non a __________. Questo rende l’alibi inconsistente. Inoltre l’imputato, nemmeno si è premurato di produrre un certificato medico a sostegno della tesi avanzata dalla teste, prova che sarebbe stato facilissimo raccogliere. Infine il Sostituto Procuratore Pubblico illustra per quali motivi non è possibile comminare che una pena privativa della libertà;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, spiegando come a suo modo di vedere non sussistano prove sufficienti per una condanna. Il profilo DNA è misto ed ha un valore probatorio ridotto, come ammesso dalla polizia scientifica stessa nel suo rapporto. L’altezza delle persone viste dai testimoni non può essere ritenuto un indizio, poiché non è stato chiarito in base a quale criterio essa sia stata stimata in m 1.70; inoltre metà della popolazione cantonale è alta m 1.70. Egli ha poi sottolineato come la tipologia di reato, il furto con scasso in appartamenti privati non appartenga alla personalità dell’accusato, che in precedenza ha solo rubato una volta in un negozio dei beni di prima necessità. Altro elemento a favore della tesi difensiva è il fatto che in occasione della perquisizione del domicilio dell’imputato non è stato rinvenuto alcun oggetto provento di reato. In via principale postula pertanto il proscioglimento del suo cliente e la conseguente esenzione dal pagamento di tasse e spese, oltre che il riconoscimento di congrue ripetibili. In via subordinata, nella denegata ipotesi di una condanna, egli, per scrupolo di patrocinio, postula una drastica riduzione della pena, che deve essere modificata anche nella sua natura, e che egli ha quantificato in 25 aliquote giornaliere da fr. 10.-- cadauna, minimo riconosciuto dal Tribunale federale in una recente sentenza. In ogni caso chiede che il beneficio della sospensione condizionale delle pene precedenti non venga revocato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Furto con scasso,

                                        1.2.  Danneggiamento,

                                        1.3.  Violazione di domicilio,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 300.-- decretata nei suoi confronti il 23 marzo 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente a quella di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 450.-- decretata nei suoi confronti il 13 luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 41 segg., 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  furto, art. 139 cifra 1 CPS,

                                        2.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        3.  violazione di domicilio, art. 186 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3599/2009 del 13 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo sofferto di 1 (uno) giorno;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 13 agosto 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

respinge                           la richiesta di ripetibili avanzata dalla difesa;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      500.00       totale

10.2009.482 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2010 10.2009.482 — Swissrulings