Incarto n. 10.2009.46 DA 98/2009
Bellinzona 13 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Jyothish Kochalummootil in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, il 30 maggio 2008, a __________ dopo aver fatto cadere a terra LESA 1 colpendolo con calci e trascinandolo per i piedi così da causargli ferite lacero contuse al gomito destro ed ematomi alla coscia destra (e meglio come al certificato medico 30 maggio 2008 dell’Ospedale regionale di __________), intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 98/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 500.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito illustrando nel dettaglio come i fatti addebitatigli nel decreto d’accusa non siano assolutamente dimostrati. Anzi, dalle deposizioni dei testi emerge addirittura che non vi sia stato alcun contatto fisico degno di nota. Inoltre i certificati medici sono troppo generici e poco chiarificatori;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 98/2009 del 19 gennaio 2009;
carica la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 550.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale