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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.04.2010 10.2009.454

27 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·756 parole·~4 min·2

Riassunto

Offendere l'onore di una persona inviando un SMS del seguente tenore: "i tuoi non ti hanno proprio insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato"

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.454/CEG DA 3233/2009

Bellinzona 27 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

Il giudice Giovanni Celio assistito da Jyothish Kochalummootil in qualità di segretario,

sedente per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         ingiuria per avere, a __________ in data imprecisata della fine di marzo 2009, offeso l’onore di LESA 1 inviandogli un SMS del seguente tenore: “i tuoi non ti hanno proprio insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato”;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;   reato previsto dall'art. 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3233/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

       1. Alla pena pecuniaria di fr. 520.- (cinquecentoventi), corrispondente a 4 (quattro) aliquote da fr. 130.- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 agosto 2009;

dichiarato aperto                il pubblico dibattimento in data 27 aprile 2010 alle ore 14:15;

preso atto                          che l’accusato, nonostante regolare citazione mediante lettera raccomandata del 1 febbraio 2010, non ha fatto atto di comparsa;

rilevato                              che il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                         di conseguenza nelle forme contumaciali;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di ingiuria, per avere, a __________ in data imprecisata della fine di marzo 2009, offeso l’onore di LESA 1 inviandogli un SMS del seguente tenore: “i tuoi non ti hanno proprio insegnato un cazzo, guarda che merda sei diventato”?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

visti                                   gli art. 1 e segg., 177 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come sgue ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1 autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3233/2009 del 27 luglio 2009;

condanna                        ACCU 1

                                    1.  alla pena pecuniaria di  4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 520.-- (cinquecentoventi);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in  2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta) per complessivi fr. 700.-- (settecento).

                                         La tassa di giustizia comprende la prestazione del giudice di fr. 400.-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se la stessa non sarà richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo importo;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

                                        il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.   520.--                             pena pecuniaria

                                        fr.   200.--                             multa

                                        fr.   550.--                             tassa di giustizia

                                        fr.   150.--                             spese giudiziarie

                                        fr. 1420.--                             totale

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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