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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2010 10.2009.430

29 marzo 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·709 parole·~4 min·3

Riassunto

Omettere di versare i contributi alimentari per i figli

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.430 DA 3010/2009

Bellinzona 29 marzo 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                        per avere,

                                        a __________ e a __________,

                                        nel periodo 01.05.2008-31.05.2009,

                                        omesso, benché ne avesse (o potesse avere) i mezzi per farlo, di versare, CIVI 1 (che li ha anticipati ai beneficiari), i contributi alimentari da lui dovuti a favore delle figlie __________  e __________  in ragione di Frs. 1'200.- mensili ciascuna, così come stabilito dal Pretore della Giurisdizione di __________ con i decreti supercautelari dell’8.11.2005 e del  3.5.2006, per un importo complessivo di Frs. 31'200.-;

                                        fatti avvenuti a __________ e a __________ nel periodo 1 maggio 2008 - 31 maggio 2009;

                                        reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 luglio 2009 n. 3010/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondente a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

                                 3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 31'200.- (trentunmiladuecento), a titolo di risarcimento.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 luglio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 29 marzo 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, personalmente, e la parte civile, nelle persone della signora __________ e del signor __________  mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del proprio decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta la richiesta di rinvio, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato, che ha chiesto di essere prosciolto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti di cui al decreto d’accusa del 06.07.2009?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                 3.     Devono essere riconosciute le pretese civili?

                                 4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli artt. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ex art. 217 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3010/2009 del 6 luglio 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                 2.     alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

                                  §     con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.

Respinge                          le pretese avanzate da parte civile, in quanto già riconosciute dal Pretore con la quantificazione dell’alimento dovuto (valido titolo di rigetto definitivo);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio della migrazione, Bellinzona

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      900.00       totale

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