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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.01.2010 10.2009.415

25 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·963 parole·~5 min·2

Riassunto

Offendere l'onore di una persona tacciandola con epiteti vari tra i quali "stronza" e utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.415 DA 3047/2009

Bellinzona 25 gennaio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole

di                               1.    ingiuria

                                         per avere, a __________ in data __________ 2008, offeso l’onore di __________ tacciandola con epiteti vari tra i quali “stronza”;

                                 2.    abuso di impianti di telecomunicazioni

                                         per avere, a __________ nel periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reati previsti dagli artt. 177 e 179septies CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 46 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3047/2009 di data 13 luglio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 450.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- - 60 aliquote da fr. 30.- ciascuna -, decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il __________2008, ma l'ammonisce formalmente.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 luglio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 25 gennaio 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 7 gennaio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali (art. 277 CPP);

data                                  lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     ingiuria

                                        per avere, a __________ in data __________ 2008, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola con epiteti vari tra i quali “stronza”;

1.2.abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, a __________ nel periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) - 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) ciascuna -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________  il __________2008?

                                 5.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 e 179septies CP, 42 cpv. 1 e 4, 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                       ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                 1.     ingiuria,

                                         per avere, a __________ in data __________ 2008, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola con epiteti vari tra i quali “stronza”;

                                 2.    abuso di impianti di telecomunicazioni

                                         per avere, a __________ nel periodo __________ 2008 / __________ 2009, sia di giorno che di notte, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare o importunare LESA 1, inviandole quotidianamente numerosi SMS, sia sul suo natel che sul natel del convivente, dal contenuto talvolta offensivo;

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. non revoca il beneficio il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) - 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) ciascuna -, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________  il __________2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cp. 2 CP)

                                    4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—(trecento), già comprese quelle del decreto d’accusa.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Avverte                            il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

                                       fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                    

                                        fr.                      600.00       totale

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