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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.06.2010 10.2009.414

21 giugno 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·793 parole·~4 min·2

Riassunto

Omettere i versare la dovuta somma all'Ufficio imposte alla fonte

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.414 DA 2941/2009

Bellinzona 21 giugno 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1; difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di                                                   appropriazione indebita d'imposta alla fonte

per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995),

                                         fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 270 LT; richiamati gli artt. 42 cpv. 1e4e 48 lett. e) CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 2941/2009 di data 30 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 150.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 30.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.

                                 3.     Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fone dell'importo di fr. 1'761.70 a titolo di risarcimento.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

                                 5.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2009 dall'accusata;

indetto                              il dibattimento 21 giugno 2010, al quale ha presenziato unicamente il difensore, mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 aprile 2010 non è comparsa, così come il Procuratore pubblico, che con scritto 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;

data                                  lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento per la sua assistita, ritenuto che l’azione penale risulta essere prescritta, il termine di prescrizione assoluto di quindici anni previsto dall’art. 272 LT, che decorre dal 23 settembre 1994, essendo ampiamente scaduto; postula, pertanto, la rifusione a favore della sua assistita di congrue ripetibili;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se l’azione penale per il titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte è da ritenere prescritta?

                                 2.     In caso negativo, se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                              2.1.     appropriazione indebita d'imposta alla fonte

                                        per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti all’Ufficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995)?

                              2.2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.     Il giudizio sugli oneri processuali e in caso di risposta affermativa al quesito n. 1 o di proscioglimento in riscontro al quesito n. 2 il giudizio sulle ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 270 e segg. LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           siccome intervenuta la prescrizione dell’azione penale per il titolo di appropriazione indebita d’imposta alla fonte di cui al DA n. 2941/2009 del 30 giugno 2009;

mettendo                           tasse e spese a carico dello Stato, che rifonderà fr. 1'000.- a ACCU 1 a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato;

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                         fr.                       100.00       spese giudiziarie                     

                                         fr.                      200.00       totale

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