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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.02.2010 10.2009.405

2 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,393 parole·~7 min·4

Riassunto

Attestare, rispettivamente indurre ad attestare, contrariamente alla verità, il nominativo dell'avente diritto economico di fondi depositati in una cassetta di sicurezza

Testo integrale

Incarti n. 10.2009.405 10.2009.406   DA 3041/2009 DA 3042/2009

Bellinzona 2 febbraio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,   e   ACCU 2 , entrambi difesi da: DI 2

prevenuti colpevoli di           1.  ACCU 1

                                             istigazione a falsità in documenti,

                                             per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, più specificatamente nell’intento di sottrarre propri beni al sequestro che le autorità giudiziarie avrebbero potuto ordinare in considerazione del fatto che lo stavano indagando nell’ambito dell’inchiesta italiana denominata “__________”, indotto ACCU 2 ad attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

                                             e meglio per avere indotto ACCU 2 - contestualmente all’apertura della relazione no. __________ (“__________”) presso CIVI 1”, __________, formalmente intestata a quest’ultimo - ad attestare sul formulario bancario relativo alla determinazione dell’avente diritto economico (cd. “Formulario A”), la falsa circostanza che l’avente diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________ (Euro 40’000.-) era il proprio collaboratore ACCU 2, mentre in realtà il beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza era lui medesimo (ACCU 1) e/o la sua società (__________);

                                             fatti avvenuti nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;

                                             reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 24 CPS;

                                             perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio 2009 n. 3041/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                             1.  Alla pena pecuniaria di fr. 18’000.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 200.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                                  L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                             2.  Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                             3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.

                                             4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

                                        2.  ACCU 2

                                             falsità in documenti,

                                             per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, e meglio nell’intento di sottrarre beni appartenenti a ACCU 1 al possibile sequestro da parte delle autorità giudiziarie italiane che lo stavano indagando nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”,

                                             attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, più specificatamente per avere - contestualmente all’apertura della relazione no. __________ (“__________”) presso “CIVI 1”, __________, a lui formalmente intestata attestato sul formulario bancario relativo alla determinazione dell’avente diritto economico (cd. “Formulario A”), la falsa circostanza che l’avente diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________ (Euro 40’000.--) era lui medesimo, mentre in realtà il beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza altro non era che ACCU 1 e/o la sua società (__________);

                                             fatti avvenuti nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;

                                             reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS;

                                             perseguito con decreto d’accusa del 9 luglio 2009 n. 3042/2009 del Procuratore Pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

                                             1.  Alla pena pecuniaria di fr. 7’500.--, corrispondente a 75 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                                  L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                             3.  Alla multa di fr. 1’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                             4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                             5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente il 10 luglio 2009 da entrambi gli accusati;

indetto                               il dibattimento 2 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l'accusato ACCU 2 ed i difensore di entrambi gli imputati, mentre l’accusato ACCU 1, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 ottobre 2009, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma dei decreti d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 1;

accertate                           le generalità dell'accusato ACCU 2, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato comparso e rinunciato all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore il quale non contesta i fatti e nemmeno la loro qualifica giuridica, ma ritiene siano dati i presupposti per sensibile riduzione della pena per entrambi i suoi assistiti;

sentito                               da ultimo l’accusato ACCU 2;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.1.    E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di istigazione a falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009?

                                        1.2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        1.3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        1.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

                                        2.1.    E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di falsità in documenti   per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009?

                                        2.2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        2.3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 24, 34 segg., 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                    1.     ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        istigazione a falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con l’art. 24 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009;

condanna                 1.     ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 400.-- (quattrocento), per un totale di fr. 16’000.-- (sedicimila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dichiara                    2.     ACCU 2

                                        autore colpevole di:

                                        falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009;

condanna                 2.     ACCU 2

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 700.-- (settecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 1 può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato ACCU 1 della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 2 è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                 1500.00            multa

                                        fr.                  350.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  400.00            spese giudiziarie

                                        fr.                2250.00            totale

Distinta spese                    a carico di,

                                        fr.                  700.00            multa

                                        fr.                  300.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1300.00            totale

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