Incarto n. 10.2009.389 DA 2638/2009
Bellinzona 11 maggio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave),
per avere, nel periodo 10 marzo 2009 - 20 marzo 2009, a __________, presso un’abitazione privata ove lavora in qualità di custode, durante la normale operazione di riempimento dei relativi bidoni che servono ad alimentare il sistema di filtraggio di una piscina, miscelando per inavvertenza del troclosene sodico diidrato (chlorifix Mikro-kugeln) con dell’idrogenosolfato di sodio (pH-Minus), la cui reazione è stata quella di una produzione rilevante di gas cloro, messo in pericolo l’integrità delle persone e la proprietà altrui con un gas velenoso;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 225 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2638/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 maggio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi e rinunciato ad esperire il sopralluogo;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo, in quanto l’incarto presenta grosse ed incolmabili lacune probatorie. In effetti non è stato accertato quale tipo di gas si sia sprigionato, se lo stesso sia effettivamente velenoso ai sensi dell’art. 225 CPS, quale sia la causa dell’incidente e chi ne sia all’origine. Chiede inoltre il riconoscimento di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 225 cpv. 2 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (caso non grave), art. 225 cpv. 2 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2638/2009 dell’8 giugno 2009;
carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 120.00 testi
fr. 520.00 totale