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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.01.2010 10.2009.382

14 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·728 parole·~4 min·3

Riassunto

Velocità eccessiva in abitato (87 km/h invece di 50 km/h)

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.382 DA 2684/2009

Bellinzona 14 gennaio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato __________ alla velocità di 87 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

                                        fatti avvenuti a __________ il 21 aprile 2009;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2684/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 130.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’950.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 900.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 14 gennaio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede che si tenga conto del fatto che il suo contachilometri era difettoso e segnava 20 km/h in meno della velocità effettiva, come attestato dalla documentazione prodotta;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, subordinatamente di infrazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2684/2009 del 15 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       400.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      800.00       totale

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