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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2009 10.2009.37

4 agosto 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·936 parole·~5 min·4

Riassunto

Colpire ripetutamente la convivente con sberle, pugni e calci; guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.85 - max. 2.25 gr/oo)

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.37 DA 4735/2008

Bellinzona 4 agosto 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Anna Cerutti-Marchesi per giudicare

ACCU 1  , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, a __________ in data 25 maggio 2007, ripetutamente colpito la convivente LESA 1 con sberle, pugni e calci, procurandole le lesioni attestate dal certificato medico 25 maggio 2007 dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

                                        2.  guida in stato di inattitudine,

                                             per avere, a __________ in data 7 ottobre 2008, circolato al volante della vettura Renault __________ targata __________, in stato di ebrietà (alcolemia minima 1.85/massima 2.25 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 4 CPS e 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CPS e 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 dicembre 2008 n. 4735/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 5’400.-- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di Bellinzona il 13 novembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 dicembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 agosto 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

rinunciato                          all’audizione del teste, ritenuto che non è comparso;

sentito                               il difensore, il quale non contesta il secondo capo di imputazione mentre per il primo chiede il proscioglimento dell’imputato, in quanto ritiene le dichiarazioni della parte civile inaffidabili. In via subordinata, egli postula la derubricazione del reato di lesioni semplici in quello di vie di fatto con richiesta di applicazione dell’art. 173 cpv. 2 CPS. In via ancora più subordinata, egli chiede una sensibile diminuzione della pena sia nel numero delle aliquote che nel loro ammontare. Infine egli reputa che non siano dati gli estremi per una revoca della pena precedente;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto,

                                        1.2.  Guida in stato di inattitudine,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 13 novembre 2006 dalla Pretura penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 123 cifra 2 cpv. 5 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 5 CPS,

                                        2.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4735/2008 del 3 dicembre 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 13 novembre 2006;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                 2700.00            pena pecuniaria

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie

                                        fr.                3200.00            totale

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