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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.09.2009 10.2009.36

29 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·724 parole·~4 min·5

Riassunto

Vendita di circa 10 grammi di eroina

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.36 DA 257/2009

Bellinzona 29 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2004 e dell’estate 2005, a __________ e a __________, venduto a __________ 5 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto) e a __________ 3 buste di eroina contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente (grado di purezza sconosciuto);

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 gennaio 2009 n. 257/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3’500.-- (tremilacinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 29 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale rilevando come le dichiarazioni di __________, __________ e __________ siano inattendibili e contraddittorie postula il proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo. Egli osserva inoltre che il presunto episodio riferito da __________ è avvenuto nel Canton Uri, per cui non è data la competenza del Canton Ticino per il suo perseguimento (principio della territorialità). Per quello riferito da __________ egli rileva invece che l’imputazione è di aver venduto 5 grammi di eroina, allorquando dalla deposizione di quest’ultima risulta che si sarebbe trattato di un’offerta di un paio di dosi, quindi di al massimo 0.5 grammi. Per tale motivo, in applicazione del principio dell’immutabilità del decreto d’accusa, il prevenuto deve essere prosciolto anche da questo addebito. Egli chiede infine la rifusione delle spese legali di fr. 9’542.72, nonché di quelle del presente dibattimento di fr. 600.--;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        1.1.  E’ data la giurisdizione di questa Corte per i fatti riferiti a __________?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dall’imputato in data odierna?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 257/2009 del 21 gennaio 2009;

carica                               la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

assegna                           al signor ACCU 1, __________, fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      800.00       totale

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