Incarto n. 10.2009.342 2531/2009
Bellinzona 9 febbraio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per non avere prestato, a __________ nel periodo maggio 2008/febbraio 2009, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore dell’ex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 10 aprile 2008 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 4’000.-- mensili, accumulando arretrati per complessivi fr. 37’200.--;
2. disobbedienza a decisioni dell’autorità,
per non avere ottemperato, a __________ dal 6 febbraio 2009 in poi, quale amministrare unico della __________, l’ordine impartito alla società con decreto cautelare della Pretore supplente della giurisdizione di __________, mediante il quale gli veniva ordinato di trattenere dal suo salario mensile l’importo di fr. 4000.-- a favore della signora CIVI 1;
fatti avvenuti __________ dal maggio 2008 al febbraio 2009;
reati previsti dagli art. 217 cpv. 1 e 292 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2531/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’150.-- (tremilacentocinquanta), corrispondente a 35 aliquote da fr. 90.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 37’200.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, la parte civile ed la sua rappresentante, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, in quanto non ha e non aveva i mezzi per far fronte al contributo alimentare nei confronti della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Trascuranza degli obblighi di mantenimento,
1.2. Disobbedienza a decisioni dell’autorità,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 217 cpv. 1, 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
2. disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2531/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 3’150.-- (tremilacentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dà atto che la parte civile, CIVI 1, __________, vanta un credito esecutivo di fr. 37’200.-- (per il periodo maggio 2008-febbraio 2009) nei confronti diACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 500.00 spese giudiziarie
fr. 1500.00 totale