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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.01.2010 10.2009.324

20 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·619 parole·~3 min·2

Riassunto

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille)

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.324 DA 2303/2009

Bellinzona 20 gennaio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Laura Rossini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine

                                         per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 2.25 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti ad __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 maggio 2009 n. 2303/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.         Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’750.-;

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.    Alla multa di fr. 1'400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                 4.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009;

indetto                               il dibattimento in data 20 gennaio 2010, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                1.    è l’accusato da dichiarare colpevole di guida in stato di inattitudine?

2.         in caso affermativo quale deve essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente e deve essere comminata anche una multa?

3.         a chi vanno accollate tasse e spese di giudizio?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.91 cpv. 1 LCS ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.; per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2303/2009 del 18 maggio 2009.

condanna                         ACCU 1

                                 1.    Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'350.--

                                  §     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.    Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                       fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      800.00       totale

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