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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.01.2010 10.2009.321

20 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·675 parole·~3 min·3

Riassunto

Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.321 DA 2189/2009

Bellinzona 20 gennaio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo-Andina per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per aver condotto la vettura Fiat targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida venezuelana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________2006 per un periodo indeterminato;

                                       fatti avvenuti a __________ il __________2009;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2189/2009 di data 11 maggio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.         Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 500.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.    Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 gennaio 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16/18 novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 novembre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCS e 45 cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti:

                                    1.  L’accusato deve essere ritenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?

                                        1.1.    In caso affermativo quale deve essere la pena.

                                    2.  Chi paga le tasse e spese di giustizia?

dichiara                       ACCU 1

                                        autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), art. 95 cifra 2 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2189/2009 del 11 maggio 2009.

condanna                        ACCU 1

                                    1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        1.1.      l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                    2.  Alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  500.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  700.00            totale

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