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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.04.2010 10.2009.289

13 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·983 parole·~5 min·3

Riassunto

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.34 - max. 2.10 grammi per mille) e circolazione senza licenza di condurre in quanto revocata dalla competenza Autorità

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.289 DA 1950/2009

Bellinzona 13 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.    guida in stato di inattitudine

                                         per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.34 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ e nel __________ per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                2.    guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                         per aver condotto l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data per un periodo indeterminato;

                                        fatti avvenuti a __________ ;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 1950/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).

                                    2. Alla multa di fr. 2'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva  di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico (recte: dalla Pretura penale) __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                    4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                    5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 maggio 2009;

indetto                               il dibattimento 13 aprile 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore avv. DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 27 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale sostiene che l’accusato ha agito in stato di necessità discolpante,; in via subordinata, la pena va ridotta per applicazione degli art. 19 e/o 21 CP.

                                        Egli chiede poi che non sia revocata la pena detentiva di tre mesi pronunciata nel __________ dalla Pretura penale.

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1e autore colpevole di:

                               1.1.    guida in stato di inattitudine,  per avere, a __________ il __________, condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.34 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ e nel __________ per analogo reato?

                               1.2.    guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                              2.1.     Può trovare applicazione l’art. 18 cpv. 2 CP (stato di necessità discolpante)?

                              2.2.     Può trovare applicazione l’art. 19 CP (scemata imputabilità)?

                              2.3.     Può trovare applicazione l’art. 21 CP (errore sull’illiceità)?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione pronunciata dalla Pretura penale con sentenza __________?

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv.1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2. e 4., negativamente ai quesiti posti sub 2.1., 2.2., 2.3., 3., come segue agli altri quesiti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1950/2009 del 27 aprile 2009;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 4'200.-- (quattromiladuecento);

                                        1.1.      l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 650.— (seicentocinquanta);

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale con sentenza __________;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80411),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     4'200.--         pena pecuniaria da pagare

                                        fr.                           -.--         multa

                                        fr.                       300.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                  

                                        fr.                    4’850.--        totale

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