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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.12.2009 10.2009.274

10 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·590 parole·~3 min·3

Riassunto

Diffamazione

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.274 1592/2009

Bellinzona 10 dicembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 casalinga,  

prevenuta colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, il __________, a __________ e __________, pubblicando sul settimanale "__________" una lettera in cui affermava "In tutto questo è pure implicato l'avvocato __________ con studio a __________, mio legale nella causa in questione che in fatto di bugie può viaggiare a braccetto di....", comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole e in particolare di mentire;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto dall'art. 173 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1592/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                         1.  Alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1592/2009 del 30 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.-          multa

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie                  

                                        fr.                      400.-          totale

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