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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.04.2010 10.2009.259

26 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·885 parole·~4 min·2

Riassunto

Omettere di pagare gli alimenti stabiliti alla figlia

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.259 DA 1809/2009

Bellinzona 26 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                         per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ (__________), e per essa CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti stabiliti con contratto per l'obbligo del mantenimento di minori __________ approvata dalla Commissione tutoria il __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 45'631.80 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo __________2005 – __________2009;

fatti avvenuti                       a __________ nel periodo indicato;

reato previsto                     dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1809/2009 di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

                                 3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 45'631.80, a titolo di risarcimento.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 aprile 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 26 aprile 2010, al quale l’accusato è comparso personalmente, con il difensore, DI 1, come pure la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale eccepisce, preliminarmente, l’intempestività della querela, presentata in data __________, il termine di tre mesi di cui all’art. 37 CPS essendo ampiamente scaduto; lo stesso decorrerebbe, in effetti, dal __________, momento in cui l’ufficio querelante sarebbe venuto a conoscenza dell’interruzione dei pagamenti, rispettivamente dell’incapacità del suo assistito di far fronte agli stessi, circostanza fatta presente con il suo scritto __________ agli atti; il procedimento penale andrebbe pertanto annullato;

                                        nel merito, chiede, in via principale, il proscioglimento del suo assistito, tenuto conto dell’oggettiva impossibilità dello stesso di far fronte al pagamento del contributo alimentare stabilito, non avendo egli mai agito per malvolere: la sua situazione non gli permetteva di pagare un contributo fissato senza prendere minimamente in considerazione la sua situazione redditoria e il suo fabbisogno, circostanza questa che, paradossalmente, aveva pure determinato l’impossibilità per la Pretura di __________ di procedere alla modifica dello stesso;

                                        il suo assistito, che si sarebbe sempre occupato coerentemente e costantemente della figlia, avrebbe pagato regolarmente tutto ciò che poteva;

                                        si oppone infine ad una decisione sulle pretese civili in attesa di una verifica del conteggio presentato che contempli pure i versamenti effettuati dall’accusato direttamente alla madre, e ciò benché quest’ultima già beneficiasse dell’anticipo alimenti e avesse ceduto all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il suo credito; in via subordinata, chiede che la pena sia limitata a 10 aliquote giornaliere da fr. 15.—;

sentita                               la parte civile, la quale, in sostanza, sostiene che l’accusato, con cui i colloqui sarebbero stati abbastanza difficili, avrebbe dovuto fare di più per trovare un’attività professionale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                  1 .    È ACCU 1 autore colpevole di:

                                         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                         per aver omesso, a __________, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ (__________2004), e per essa CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti stabiliti con contratto per l'obbligo del mantenimento di minori __________2004 approvata dalla Commissione tutoria il __________2005, così da essere in arretrato per complessivi fr. 45'631.80 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo __________2005 – __________2009;

                                    2.  In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                    3.  In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

                                    4.  Devono essere riconosciute le pretese fatte valere dalla parte civile?

                                    5.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 31, 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           nulla l’azione penale nei confronti di ACCU 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento in difetto del presupposto processuale della validità della querela;

carica                               le tasse e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                                                                   

                                        fr.                      550.00       totale

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