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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.09.2009 10.2009.218

30 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·573 parole·~3 min·5

Riassunto

Per negligenza e senza autorizzazione, liberare tre cani in territorio italiano non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, caccianndo per oltre un'ora una lepre

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.218 DA 1301/2009

Bellinzona 30 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

                                        per avere, il __________ 2008, a __________ (__________– __________), per negligenza, senza autorizzazione, dopo aver liberato i propri cani (3) in territorio italiano, non essere riuscito ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una lepre;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 17 cpv. 2 LCP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1301/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre                    4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 settembre 2009, al quale hanno preso parte l’accusato e LESA 1, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 17 LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, ex art. 17 cpv. 2 LCP per i fatti descritti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1301/2009 del 16 marzo 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l’avverrtenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

carica                               tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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