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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.10.2009 10.2009.213

28 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·812 parole·~4 min·2

Riassunto

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 2.13 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.213 DA 1425/2009

Bellinzona 28 ottobre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 2.13 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 e nel 2007 per analogo reato;

                                        fatti avvenuti ad __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua sinistra;

                                        fatti avvenuti ad __________;

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1425/2009 di data 23 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna,

     corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-.

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

     prova di 4 anni. 2.  Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

     sostituita con una pena detentiva di giorni 15. 3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

     pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per

     complessivi fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso

     Ministero Pubblico il 21.05.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato

     pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60. 4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

     fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  guida in stato di inattitudine

                                        1.2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 21.05.2007.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1425/2009 del 23 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.ciascuna per complessivi fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 21.05.2007, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Camorino    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                         fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      700.00       totale

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