Incarto n. 10.2009.206 1454/2009
Bellinzona 15 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1,)
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nel periodo dal __________2006 per un mese, dal __________2008 per un mese, dal __________2009 sino al __________.2009, a __________ presso il bar Hollywood infranto le prescrizioni cantonale sulle modalità dell’esercizio della prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale;
2. infrazione alla LF concernente il domicilio e la dimora degli stranieri soggiorno,
per avere, nel periodo dal __________2006 per un mese, a __________ presso il bar __________, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
3. contravvenzione alla LF concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per avere, nel periodo dal __________2006 per un mese, a __________ presso il bar __________ , svolto attività lucrativa abusiva, poiché prova del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
4. infrazione alla LF sugli stranieri,
per avere, dal __________2008 per un mese, nel periodo dal __________2009 sino al __________2009, a __________ presso il bar __________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
5. infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione),
per avere, dal __________2008 per un mese, nel periodo dal __________2009 sino al __________2009, a __________ presso il bar __________ svolto attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 199 CP, 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS, 115 cpv. 1 b, art. 115 cpv. 1 c LStr;
perseguita con decreto d’accusa n. 1454/2009 di data 25 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 40
(quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 17 (diciasette). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 ottobre 2009, al quale è comparso il difensore DI 1 mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 13 agosto 2009, non è comparsa. Il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.4. infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)
1.5. infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 115 cpv. 1b, 115 cpv. 1c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, infrazione alla LF sugli stranieri e infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1454/2009 del 25 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
per il tramite dell’ DI 1,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 900.- totale