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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.05.2009 10.2009.199

12 maggio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·606 parole·~3 min·3

Riassunto

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 2.36 - max 2.87 per mille)

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.199 1341/2009

Bellinzona 12 maggio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Chevrolet targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.36 - max. 2.87 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2000 e nel 2002 per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1341/2009 di data 16 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 200.- (duecento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 18'000.- (diciottomila) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta).

                                        2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 12 maggio 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale non contesta i fatti, precisando di avere interposto opposizione poiché la pena pecuniaria, o meglio l’ammontare delle aliquote, non tiene conto in modo corretto delle sue attuali entrate;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1341/2009 del 16 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 7'200.- (settemiladuecento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (81952),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     7'200.-          pena pecuniaria

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       300.-          spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    7'700.-          totale

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