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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.09.2009 10.2009.185

25 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·529 parole·~3 min·5

Riassunto

Colpire sul dorso una persona con una sedia

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.185 DA 1294/2009

Bellinzona 25 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, in data __________, a __________, in __________, nell’appartamento da lei locato, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, __________, e meglio, nell’ambito di una discussione con quest’ultima, lanciandole una sedia che l’ha colpita sul dorso, causatole una contusione dorso-lombare, come da certificato medico del Pronto soccorso dell’ospedale regionale di __________, di medesima data dei fatti;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1294/2009 di data 16 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento) corrispondente a 10 (dieci)

     aliquote da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa

     condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

     pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)

     giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di

     natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

     giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la parte civile; mentre il Sostituto il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa di risarcimento della parte civile riguardo alle spese mediche (fr. 200.-) e alla perdita di guadagno (fr. 3'120.-).

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1294/2009 del 16 marzo 2009.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       500.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      600.00       totale

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