Incarto n. 10.2009.185 DA 1294/2009
Bellinzona 25 settembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data __________, a __________, in __________, nell’appartamento da lei locato, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, __________, e meglio, nell’ambito di una discussione con quest’ultima, lanciandole una sedia che l’ha colpita sul dorso, causatole una contusione dorso-lombare, come da certificato medico del Pronto soccorso dell’ospedale regionale di __________, di medesima data dei fatti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1294/2009 di data 16 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento) corrispondente a 10 (dieci)
aliquote da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)
giorni.
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di
natura civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 settembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la parte civile; mentre il Sostituto il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa di risarcimento della parte civile riguardo alle spese mediche (fr. 200.-) e alla perdita di guadagno (fr. 3'120.-).
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1294/2009 del 16 marzo 2009.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale