Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.09.2009 10.2009.183

29 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·616 parole·~3 min·5

Riassunto

Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.183 DA 1214/2009

Bellinzona 29 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di        lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, presso l’Hotel __________, il __________, agendo in stato di scemata imputabilità dovuta al consumo di alcool, investendola d’impeto con una spallata al petto e facendola sbattere contro la parete e quindi cadere a terra, intenzionalmente procurato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificati medici in atti;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1214/2009 di data 9 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) giorni.

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                        5.  Decreta non doversi procedere contro l'accusato per titolo di lesioni gravi per insufficienza di prove, rispettivamente per i reati contro l'onore per inesistenza degli estremi di reato;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 29 settembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, poiché non vi è assolutamente la prova che egli sia l’autore del reato; in via subordinata chiede il proscioglimento per incapacità (art. 19 cpv. 1 CP) e in via ancor più subordinata la derubricazione a lesioni colpose o vie di fatto con conseguente riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

                                3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede il pagamento di € 1'625.43 per spese di terapia e di fr. 9'014.- per spese di patrocinio;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1214/2009 del 9 marzo 2009.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      800.00       totale

10.2009.183 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.09.2009 10.2009.183 — Swissrulings