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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.11.2009 10.2009.180

19 novembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,010 parole·~5 min·3

Riassunto

Impedire agli agenti di polizia di effettuare un controllo della circolazione stradale; opporsi ai provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; circolare malgrado il sequestro della licenza di condurre

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.180 DA 1145/2009

Bellinzona 19 novembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

                                         detenuto il 4 gennaio 2009

prevenuto colpevole di         1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

                                             per avere, a __________, la notte 3/4 gennaio 2009, impedito, con violenza o minaccia, agli agenti della Polizia cantonale che effettuavano un controllo della circolazione stradale, di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni

                                        2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                             per essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 4 gennaio 2009, a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito, ad un altro esame preliminare o a un esame sanitario completivo ordinato dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo della circolazione stradale;

                                        3.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                             per avere, a __________, in data 15 gennaio 2009, circolato al volante della vettura Honda Civic targata __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata in data 4 gennaio 2009 e di conseguenza di non essere autorizzato a condurre veicoli a motore a seguito dei fatti descritti al punto 2;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 285 cifra 1 CPS, 91 a cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CPS e 31 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1145/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’450.-- (millequattrocentocinquanta) corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.--, dedotta 1 aliquota per giorno 1 (uno) di carcere preventivo sofferto; con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 29 (ventinove) (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7’500.-- (75 aliquote di fr. 100.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 5 marzo 2007 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 19 novembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale non contesta i fatti, per i quali si scusa, ma chiede clemenza per quanto attiene alla pena;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

                                        1.2.  Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                        1.3.  Guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 7’500.-decretata nei suoi confronti il 5 marzo 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 46 cpv. 1, 285 cifra 1 CPS; 31, 91a cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,

                                        2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                        3.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1145/2009 del 9 marzo 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 29 (ventinove) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1’450.-- (millequattrocentocinquanta), già dedotta 1 (una) aliquota per 1 (un) giorno di carcere preventivo sofferto;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.  7’500.-- (settemilacinquecento), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 marzo 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1450.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1850.00       totale

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