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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.12.2009 10.2009.156

1 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·937 parole·~5 min·3

Riassunto

Circolazione in stato di ebrietà, perdere la patronanza della vettura, intenzionalmente sottrarsi alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo perla determinazione dell'alcolemia e abbandonare il luogo dell'incidente

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.156 DA 1117/2009

Bellinzona 1 dicembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Lara Bay per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.    guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Mini targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso  (vedi: dinamica dei fatti successivi e le sue stesse ammissioni sulla quantità di bevande alcoliche sorbite);

                                        fatti avvenuti ad __________ il __________2008;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                 2.    infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva ivi esistente;

                                        fatti avvenuti ad __________ il __________2008;

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

                                 3.    elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                        per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dell'incidente, suoi precedenti specifici, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue;

                                        fatti avvenuti ad __________ il __________2008;

                                        reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

                                 4.    inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                        fatti avvenuti ad __________ il __________2008;

                                        reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1117/2009 del ACCU 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 170.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 12'750.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 marzo 2009;

indetto                               il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato non è comparso, mentre è comparso il suo difensore; il Procuratore pubblico ha invece comunicato per iscritto di rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di

                                    1.1 guida in stato di inattitudine;

                                    1.2 infrazione alle norme delle circolazione;

                                    1.3 elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida;

                                    1.4 inosservanza dei doveri in caso di infortunio

                                    per i fatti di cui al decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;,

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                       ACCU 1

   autore colpevole di:

-   infrazione alle norme della circolazione per avere in una curva per lui piegante a destra negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sia sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva ivi esistente,

-   elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida:

-  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                           per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1117/2009 del 9 marzo 2009.

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall'accusa di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1117/2009 del 9 marzo 2009.

condanna                         __________

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 170.—(centosettanta) ciascuna per un totale di fr. 6'800.—(seimilaottocento).

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'200.—(milleduecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.--.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

il condannato                   è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

                                        Ufficio stranieri, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                1'200.--             multa

                                        fr.                  500.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  400.00            spese giudiziarie

                                         fr.                2100.00            totale

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