Incarto n. 10.2008.9 DA 4469/2007
Bellinzona 26 agosto 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di abuso delle targhe,
per aver applicato sulla parte posteriore della vettura Ford la targa __________ , malgrado fosse stata annullata il 24 maggio 2007;
fatti avvenuti a __________ il 29 giugno 2007;
reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4469/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 300.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 dicembre 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva in entrata le grandi e numerose incongruenze che il decreto d’accusa in esame presenta. La fattispecie indicata nello stesso, come pure le date ed il luogo di commissione del reato, non trovano riscontro negli atti. Inoltre non è dimostrato che l’accusato fosse a conoscenza dell’ordine di restituzione delle targhe. Di conseguenze, anche in virtù del principio in dubio pro reo, egli chiede il proscioglimento del suo assistito, postulando il risarcimento dei costi di patrocinio (fr. 2'800.--) e congrue ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di abuso delle targhe per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4469/2007 del 13 dicembre 2007;
carica la tassa e le spese allo Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.-a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 370.00 totale