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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.11.2008 10.2008.79

18 novembre 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,709 parole·~9 min·2

Riassunto

Svolgere un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione, entrare illegalmente in Svizzera e esercitare la professione di prostituta omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.79, 10.2008.80 DA 394/2008, DA 393/2008

Bellinzona 18 novembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1   ACCU 2  

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1.    ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale),

                                        per essere entrata illegalmente in Svizzera in varie occasioni, tra il 2003 e il 2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa e sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri, nonché per avere soggiornato illegalmente in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________, __________, ____________________ __________ e __________), in ogni occasione per uno o due mesi;

                                 2.    ripetuto esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere, in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________ e __________), in varie occasioni nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

                                 3.    ripetuta contravvenzione alla LDDS,

                                        per avere, in occasione dei vari soggiorni menzionati ai punti precedenti del presente decreto, nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 23 cifra 1 e 23 cifra 6 LDDS e 199 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2008 n. 394/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 900.00, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2,

prevenuta colpevole di 1.    ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale),

                                         per essere entrata illegalmente in Svizzera in varie occasioni, tra l’ottobre 2005 e il dicembre 2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa e sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri, nonché per avere soggiornato illegalmente in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________ e __________), in ogni occasione per circa un mese;

                                 2.    ripetuto esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere, in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________, __________ e __________), in varie occasioni nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

                                 3.    ripetuta contravvenzione alla LDDS,

                                        per avere, in occasione dei vari soggiorni menzionati ai punti precedenti del presente decreto, nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 23 cifra 1 e 23 cifra 6 LDDS e 199 CP; richiamato l’art. 42 CP e gli art. 5 e 8 LEsProst;

perseguita                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2008 n. 393/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 900.00, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 gennaio 2008 dalle accusate, atteso che con scritto 10 marzo 2008 l’allora loro patrocinatore avv. __________, , ha indicato che l’opposizione al decreto d’accusa è limitata:

-    per ACCU 1 “unicamente al ripetuto esercizio illecito della prostituzione (punto 2 del decreto d’accusa) ed alla ripetuta contravvenzione alla LDDS limitatamente al periodo nel frattempo prescritto (punto 3 del decreto d’accusa)”;

-    per ACCU 2 “unicamente al ripetuto esercizio illecito della prostituzione (punto 2 del decreto di accusa)”;

dato atto                           che benché regolarmente citate con raccomandata 9 settembre 2008 le accusate non sono presenti al dibattimento indetto per il 18 novembre 2008; il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

                              1.1.     ripetuto esercizio illecito della prostituzione,per avere, in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________ e __________), in varie occasioni nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale?

                              1.2.     ripetuta contravvenzione alla LDDS, per avere, in occasione dei vari soggiorni menzionati ai punti precedenti del presente decreto, nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso della necessaria autorizzazione della Polizia degli stranieri?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena per ACCU 1?

                                 3.     Può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     E’ ACCU 2 autrice colpevole di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, per avere, in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________, __________ e __________ in varie occasioni nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale?

                                 5.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena per ACCU 2?

                                 6.     Può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3., 4. e 6., come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e ripetuta contravvenzione alla LDDS, (art. 23 cpv. 6 LDDS);

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 394/2008 del 25 gennaio 2008;

dà atto                             che il decreto DA 394/2008 del 25 gennaio 2008 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda la condanna di ACCU 1 a ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di accusa;

condanna                        ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP; cfr. DTF 134 IV 60);

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (duecento);

comunica                        che la condanna nei confronti di ACCU 1 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

dichiara                           ACCU 2

                                        autrice colpevole di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 393/2008 del 25 gennaio 2008;

dà atto                             che il decreto DA 393/2008 del 25 gennaio 2008 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda la condanna di ACCU 2 a ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS) e ripetuta contravvenzione alla LDDS, (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di accusa;

condanna                        ACCU 2,

                                    1.       alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP; cfr. DTF 134 IV 60).

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (duecento);

comunica                         che la condanna nei confronti di ACCU 2 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; le condannato possono ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             le condannate della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

    ,  

e, alla crescita in giudicato, della sentenza:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 2

                                        fr.                       100.--         multa

                                        fr.                         80.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       120.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale

Distinta spese                   a carico di ACCU 2,

                                        fr.                       100.--         multa

                                        fr.                         80.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       120.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale

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