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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.07.2009 10.2008.543

7 luglio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·889 parole·~4 min·3

Riassunto

Favorire il soggiorno illegale di una persona sprovvista dei documenti di legittimazione

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.543 DA 4834/2008

Bellinzona 7 luglio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.    infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),

                                        per avere, a __________, nel periodo 31.10/31.12.2007, favorito il soggiorno illegale di __________, che saltuariamente si recava a __________ dalla sorella, che sapeva privo di certificati validi di legittimazione e di conseguenza non autorizzato a risiedere in Svizzera;

                                 2.    infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale),

                                        per avere, a __________, nel periodo 01.01/06.10.2008, favorito il soggiorno illegale di __________, che talvolta si recava a __________ presso la sorella, che sapeva privo di certificati validi di legittimazione e di conseguenza non autorizzato a risiedere in Svizzera;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 116 cpv. 1 lett. a LStr;

                                        richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 dicembre 2008 n. 4834/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.- (milleseicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 80.- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 400.-, (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 dicembre 2008;

indetto                               il dibattimento in data 7 luglio 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 7 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale sostiene che l’infrazione alla LStr è limitata al periodo dal 3 al 6 ottobre 2008: trattandosi di caso di lieve entità ex art. 116 cpv. 2 LStr e in considerazione delle attenuanti e della situazione personale e finanziaria dell’accusato, la multa non deve superare l’importo di fr. 50.—. Dalle rimanenti imputazioni, l’accusato va prosciolto.

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), per avere, a __________, nel periodo 31.10/31.12.2007, favorito il soggiorno illegale di __________, che saltuariamente si recava a __________ dalla sorella, che sapeva privo di certificati validi di legittimazione e di conseguenza non autorizzato a risiedere in Svizzera?

                              1.2.     infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale),

                                        per avere, a __________, nel periodo 01.01/06.10.2008, favorito il soggiorno illegale di __________, che talvolta si recava a __________ presso la sorella, che sapeva privo di certificati validi di legittimazione e di conseguenza non autorizzato a risiedere in Svizzera?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48 lett. a cifra 1 CP; 116 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione di lieve entità alla LF sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale, art. 116 cpv. 2 LStr in relazione con l’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr) per avere, a __________, nel periodo 03.10.2008/06.10.2008, favorito il soggiorno illegale di __________ che sapeva privo di certificati validi di legittimazione e di conseguenza non autorizzato a risiedere in Svizzera;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.— per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta);

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale);

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.--         multa

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      250.--         totale