Incarto n. 10.2008.54 DA 287/2008
Bellinzona 19 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.23 - max. 2.72 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a Rivera il 6 novembre 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 28 gennaio 2008 n. 287/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7'500.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'800.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’08.05.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 febbraio 2008;
indetto il dibattimento in data 19 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusata e la sua difensore DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 21 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti il difensore, la quale non contesta il reato ma chiede che non vi sia revoca della sospensione condizionale concessa al decreto MP dell’8.5.2006, rispettivamente che siano ridotte sia la pena pecuniaria che la multa;
per ultimo l'accusata, la quale così interrogata dal giudice, dichiara la propria disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere a Rivera il 6 novembre 2007, condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.23 - max. 2.72 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.46 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa di data 8.5.2006?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 4.1., negativamente ai quesiti posti sub 3. e 4., come segue ai quesiti posti sub 2. e 5.;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 287/2008 del 28 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore da espiare;
1.1. l’accusata è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocin-quanta);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’__________, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81728),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.-- totale