Incarto n. 10.2008.518 DA 4799/2008
Bellinzona 1 aprile 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Audi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come lui stesso ha ammesso a verbale, malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il __________;__________ reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la vettura VW Polo targata TI __________ di LESA 1, ivi regolarmente posteggiata;
fatti avvenuti a __________ il __________
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;
4. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatto avvenuto a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 4799/2008 di data 9 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 7'500.- (settemilacinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni. 3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico l'11.12.2006. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1° aprile 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per tutti i capi d’accusa, rilevando fra l’altro che in ogni caso il 22 agosto 2008 l’accusato non ha commesso alcuna elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, il fatto essendo semmai successo il 20 agosto 2008;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
1.3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio
1.4. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’11.12.2006.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106 CP; 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4799/2008 del 9 dicembre 2008.
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ il __________, negligentemente perso la padronanza di guida, cozzando conseguentemente contro la vettura VW Polo targata TI __________ di LESA 1, ivi regolarmente posteggiata.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
carica allo Stato tasse e spese rimanenti.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (3759/2008),
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 30.- testi
fr. 530.- totale