Incarto n. 10.2008.508¨ DA 4592/2008
Bellinzona 18 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, nel periodo fra __________ 2007 __________ 2008, a __________ e a __________, nell’ambito del suo rapporto lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________, clienti del Garages __________ di __________, esprimendosi con frasi quali: “...c’è un intoppo nel prolungo della garanzia __________.., ..somme fatte pagare dai clienti senza ulteriori prestazioni (prolungo garanzia).., ..circa una ventina di clienti fregati…”, incolpato e reso sospetto CIVI 1 in qualità di titolare del Garage __________ di __________, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, con la precisazione che la vittima del reato è CIVI 1 e non __________, come erroneamente indicato nel decreto,
reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. 4592/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 750.-; L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 18 maggio 2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e reclama le ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura?
5. A chi vanno caricato le tasse e le spese?
6. Devono essere riconosciute ripetibili a favore della difesa?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di diffamazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4592/2008 del 24 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta).
§ L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Conferma il rinvio della parte civile al foro civile per le pretese di tale natura;
non assegna ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 30.-- testi
fr. 530.-- totale