Incarto n. 10.2008.498 DA 4567/2008
Bellinzona 4 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con da Stefano Devrel in qualità di segretario,
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici qualificate,
per avere, a __________, il ____________________, durante un violento alterco con la moglie, gettandola a terra e raschiandole alcune parti del corpo con un coltello da cucina, indi, mentre la stessa stava fuggendo, inseguendola e colpendola ad una natica col coltello da cucina, intenzionalmente cagionato con un oggetto pericoloso un danno al corpo della di lui consorte LESA 1, come attestato dal certificato medico e dalle fotografie agli atti;
2. aggressione,
per avere, a __________, il __________, in correità con __________, assalendolo e colpendolo entrambi con pugni e calci su tutto il corpo, in testa e sul viso quando stava rannicchiato sotto una panchina dove si era rifugiato per ripararsi, preso parte all’aggressione di LESA 2, che ha riportato varie ecchimosi, tumefazioni e escoriazioni, come attestato dal certificato medico agli atti;
3. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, sulla tratta ferroviaria __________, il __________, viaggiato su un convoglio delle CIVI 1 senza essere in possesso di valido titolo di trasporto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cfr. 2, 134 CP e 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2008 n. 4567/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 6 (sei) giorni. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile, CIVI 1, , , dell'importo di fr. 220.- (duecentoventi) a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
ed inoltre 5. Decreta la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2008;
indetto il dibattimento in data 4 maggio 2009, al quale hanno presenziato l’accusato, il suo difensore, il Procuratore Pubblico e la parte lesa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore Pubblico che chiede la conferma del DA;
sentito il difensore, il quale chiede la sospensione del procedimento contro la moglie e il proscioglimento dal reato di agressione, lo stralcio dei fatti oggetto di querela e, per quanto resta, una massiccia riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’accusato deve essere dichiarato colpevole di lesioni semplici qualificate per i fatti descritti al punto 1 del Decreto d’accusa.
2. Se sussiste la possibilità di una sospensione del procedimento a norma dell’art. 55a CP.
3. Se l’accusato deve essere dichiarato autore colpevole per aggressione o subordinatamente lesioni semplici per i fatti descritti al punto due del Decreto d’accusa.
4. In caso di risposta affermativa ai quesiti uno e tre e negativa al quesito due quale deve essere la pena.
5. Se la stessa deve essere sospesa condizionalmente.
6. Se può essere pronunciato lo stralcio per ritiro di querela per i fatti descritti nel punto tre del Decreto di accusa.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cfr. 1 e 2, 134 CP e 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici qualificate e lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti uno e due del decreto di accusa n. 4567/2008 del 24 novembre 2008.
Stralcia la causa dai ruoli per quanto attiene ai fatti relativi a quanto indicato al punto tre del decreto di accusa per recesso di querela da parte della PC CIVI 1.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 70.- (settanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'100.- (duemilacento) da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario
:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale