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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.05.2009 10.2008.486

25 maggio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·606 parole·~3 min·2

Riassunto

Omettere di versare gli alimenti per il figlio per un importo di fr. 3'600.-- per il periodo novembre 2007-aprile 2008

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.486 DA 4388/2008

Bellinzona 25 maggio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per avere omesso di versare alla ex moglie CIVI 1 la somma mensile di fr. 600.-- per il figlio minorenne __________, di cui alla sentenza del Pretore di __________ del 23 aprile 1999, accumulando arretrati per complessivi fr. 3’600.-- tra il novembre 2007 e l’aprile 2008;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4388/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 3'600.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 25 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale richiamandosi alla dottrina dominante e alla giurisprudenza recente evidenzia come il suo assistito non abbia avuto i mezzi per far fronte agli impegni alimentari nonostante egli si sia attivato in tutti i modi per cercare un posto di lavoro. Chiede pertanto il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento dell’attenuante dello stato di necessità art. 17 e 18 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di

                                        trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4388/2008 del 17 novembre 2008;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      370.00       totale

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