Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.05.2009 10.2008.480

12 maggio 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·610 parole·~3 min·3

Riassunto

Incolpare, comunicando con terzi, una persona di avere sottratto una somma di denaro; querela tardiva

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.480 DA 4391/2008

Bellinzona 12 maggio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio di avere sottratto la somma di fr. 600.-- dal suo salone di parrucchiera a __________ nel novembre 2007;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4391/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2008 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 12 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal proprio difensore, e la parte civile, mentre la Procuratore Pubblico AINQ 1 ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria cliente, rispettivamente l’abbandono del procedimento, in quanto la querela è manifestamente tardiva. In subordine lo è anche in applicazione del principio in dubio pro reo;

sentita                               in replica la parte civile, la quale ribadisce di aver sporto la querela penale allorquando le voci che era stata accusata di furto dall’imputata si sono fatte vieppiù insistenti;

viene data                          in duplica la difensore, il quale riconferma la propria posizione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di

                                        diffamazione, art. 173 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4391/2008 del 17 novembre 2008;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      370.00       totale

10.2008.480 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.05.2009 10.2008.480 — Swissrulings