Incarto n. 10.2008.480 DA 4391/2008
Bellinzona 12 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio di avere sottratto la somma di fr. 600.-- dal suo salone di parrucchiera a __________ nel novembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4391/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 12 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal proprio difensore, e la parte civile, mentre la Procuratore Pubblico AINQ 1 ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria cliente, rispettivamente l’abbandono del procedimento, in quanto la querela è manifestamente tardiva. In subordine lo è anche in applicazione del principio in dubio pro reo;
sentita in replica la parte civile, la quale ribadisce di aver sporto la querela penale allorquando le voci che era stata accusata di furto dall’imputata si sono fatte vieppiù insistenti;
viene data in duplica la difensore, il quale riconferma la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4391/2008 del 17 novembre 2008;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 370.00 totale