Incarto n. 10.2008.478/ DA 4234/2008
Bellinzona 16 giugno 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 50 Km/h., stimata dagli agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede e da lui stesso poi ammessa;
fatti avvenuti ad __________ il 28.07.2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre 2008 n. 4234/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 novembre 2008;
indetto il dibattimento 16 giugno 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, __________;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
sentito il teste __________ ;
prospettato in base all’art. 250 CPP il reato di infrazione lieve alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa e postula siano assegnate ripetibili nella misura di CHF 1'000.--;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere, ad __________ (recte: __________) il 28 luglio 2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata TI __________ alla velocità di circa 80/90 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, stimata dagli agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede e da lui stesso poi ammessa?
2. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione lieve alle norme della circolazione?
3. In caso di condanna quale deve essere la pena?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 CP; 32 cpv. 1 LStr; 4 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1., affermativamente al quesito posto sub 2, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lieve infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per avere, a __________ il 28.07.2008, violato le norme medesime, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata TI __________ a velocità inadeguata, tenuto conto della situazione dei luoghi (nell’abitato, strada dissestata e presenza di due esercizi pubblici direttamente sulla strada), velocità stimata da quattro agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede come superiore al vigente limite di 50 Km/h;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento della tasse di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 140.-- per complessivi fr. 240.-- (duecentoquaranta);
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione grave alla legge sulla circolazione stradale;
assegna a ACCU 1 fr. 500.— (cinquecento) a titolo di ripetibili parziali;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81291),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 440.-- totale