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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.03.2009 10.2008.456

5 marzo 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·592 parole·~3 min·3

Riassunto

Affiggere sulla porta del garage un foglio con la scritta ".. Ultima chance ..." per un pretesto mancato rispetto di un contratto di leasing

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.456 DA 4120/2008

Bellinzona 5 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         minaccia,

                                        per aver incusso spavento e timore a CIVI 1, affiggendo sulla porta del suo garage un foglio con la seguente scritta: “….Ultima chance…” inerente il preteso mancato rispetto di un contratto di leasing;

                                        fatti avvenuti a __________ il 26 ottobre 2007;

                                        reato previsto dall’art. 180 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4120/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 250.--.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 5 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come manchino gli elementi oggettivi per l’adempimento del reato, in modo particolare quello della grave minaccia e dell’insorgere di timore e spavento nella vittima;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di

                                        minaccia, art. 180 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4120/2008 del 27 ottobre 2008;

riconosce                         al signor ACCU 1 fr. 750.-- a titolo di ripetibili;

carica                               la tassa di giudizio e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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