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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.03.2009 10.2008.454

10 marzo 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,357 parole·~22 min·5

Riassunto

Perdita di padronanza di una motocicletta che ha causato gravi lesioni al centauro

Testo integrale

Incarto n. 10.2008.454 DA 472/2008

Bellinzona 10 marzo 2009  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’avv. __________, Lugano)  

prevenuto colpevole di        lesioni colpose gravi,

                                        per avere, circolando con il motoveicolo Guzzi targato __________ [recte: __________], omesso di mantenere la necessaria distanza dal motoveicolo Kawasaki targato __________ condotto da CIVI 1 la quale, dopo averlo sorpassato, perdeva la padronanza di guida cadendo al suolo venendo così investita da lui stesso. Per l’incidente la CIVI 1 riportava le gravi lesioni di cui al certificato medico del 10 maggio 2007 dell’Ospedale Regionale La Carità di Locarno;

                                        fatti avvenuti a Piazzogna il 7 aprile 2007;

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 e 2 CP in relazione con gli art. 34 cpv. 4 LCStr e 12 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 472/2008 di data 11 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

visti                                   l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 febbraio 2008 dall'accusato, il dibattimento svoltosi nelle forme contumaciali il 4 novembre 2008 nonché la richiesta di spurgo inoltrata il giorno successivo;

indetto                               il dibattimento 10 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile, il patrocinatore della parte civile e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, mentre non ha pretese civili da far valere essendo in corso una causa in Italia;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato con protesta di tasse, spese e ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Il 7 aprile 2007 ACCU 1, dopo essersi recato ad Agno a trovare suo fratello, stava rientrando - via Luino e il confine di Dirinella - al suo domicilio di allora a __________.

                                        Mentre stava circolando con il motoveicolo Guzzi targato __________ sulla strada cantonale in territorio di Piazzogna, è stato coprotagonista di un incidente della circolazion__________ I BV088562, alla cui guida si trovava CIVI 1.

                                 2.     Per questi fatti il Procuratore pubblico, con decreto di accusa dell’11 febbraio 2008, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere omesso di mantenere la necessaria distanza dal motoveicolo condotto da CIVI 1 la quale, dopo averlo sorpassato, perdeva la padronanza di guida cadendo al suolo e venendo così investita dalla motocicletta dell’accusato.

                                        A seguito dell’incidente la CIVI 1, parte civile al presente procedimento, riportava le gravi lesioni di cui al certificato medico del 10 maggio 2007 dell’Ospedale Regionale di Locarno, nosocomio presso il quale é stata degente fino al 13 maggio successivo (cfr. allegati ad act 3).

                                 3.     Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria; se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (art. 125 cpv. 1 e 2 CP).

                                        Per l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

                                        Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv 1 ONC).

                               4a.     Agli atti si trovano - oltre alla documentazione fotografica, alla perizia di parte e al rapporto della polizia cantonale - l’interrogatorio dell’accusato, la testimonianza del ciclista __________ e la verbalizzazione di __________, che stava effettuando, unitamente ad altre tre persone di nazionalità italiana fra cui la parte civile, una gita in moto.

                                        CIVI 1 interrogata anch’essa dalla polizia, non si ricorda nulla della dinamica dell’incidente (cfr. allegato ad act 1, verbale di interrogatorio del 19 maggio 2007). Tale versione è stata del resto confermata anche nel corso del pubblico dibattimento (cfr. verbale).

                               4b.     ACCU 1 ha dichiarato in polizia che “sabato 7 aprile 2007 verso le 14.20 mi trovavo in sella al mio motoveicolo, ero partito da Agno ed ero diretto al mio domicilio passando dall’Italia, cioè da Luino. Infatti mi trovavo a circolare in territorio di Piazzogna, strada cantonale direzione Sud-Nord. Io ero accodato ad un’autovettura che viaggiava lentamente, quando dietro di me ho sentito sopraggiungere altre moto. Io allora mi sono spostato sulla destra per permettere a queste moto di sorpassarmi, visto che non avevo fretta. La prima moto superava l’auto che mi precedeva, la seconda tentava il sorpasso, ma all’ultimo momento ha desistito, la terza spaventata dalla manovra di questa moto, frenava bruscamente e perdeva il controllo del mezzo. Cadeva a terra, il conducente mi cadeva praticamente davanti ed io non riuscivo ad evitarlo. Con la ruota anteriore passavo sopra il corpo del conducente a terra, poi cadevo a terra. Io non ho avuto il tempo materiale per reagire ed inoltre alla mia destra c’era il muro e a sinistra il traffico e quindi non ho potuto evitare l’impatto. Al momento del sinistro viaggiavo ad una velocità di 50 km/h, portavo regolarmente allacciato il casco, avevo i fari anabbaglianti accesi, il fondo stradale era asciutto, il tempo era bello, la visibilità era buona [...]” (cfr. verbale di interrogatorio del 15 aprile 2007 davanti alla polizia cantonale, pagina 1 e 2, sottolineature nostre).

                                        L’accusato ha poi precisato che le moto che lo stavano sorpassando andavano “al minimo a 20 km/h più di me e quindi a 70 km/h”, che seguiva la moto che è caduta e quindi fra le due moto protagoniste dell’incidente non ve n’era un’altra, e infine ha ribadito che secondo lui CIVI 1 ha perso il controllo in quanto “si è spaventata quando il compagno che la precedeva ha desistito dal voler superare l’auto” (cfr. ibidem, pagine 2 e 3, sottolineature nostre).

                               4c.     Per il teste __________ che in sella alla sua bicicletta da corsa stava viaggiando sulla strada cantonale in direzione di Magadino - “ad un certo punto, non ricordo dove di preciso, era un tratto rettilineo, sono stato sorpassato da una vettura e successivamente da una motocicletta targata Ticino. Mi hanno sorpassato con andatura normale, in modo tranquillo. Subito dopo, sempre da tergo, ho udito dei rombi di motore di alcune moto che mi hanno sorpassato ad un’andatura più veloce. Ho anche visto che la moto che mi aveva precedentemente sorpassato (targata Ticino), si è spostata dal centro della carreggiata a destra onde permettere a questo gruppo di altre moto di posizionarsi dietro alla vettura (che mi aveva precedentemente sorpassato). Poi ho udito il rumore di una frenata provenire davanti a me e quando ho alzato lo sguardo ho visto una moto verde sbandare e inclinarsi su di un fianco e subito dietro la moto targata Ticino che gli é andata contro non riuscendo ad evitarla. Entrambe le moto sono cadute e dopo vari metri di strisciata sull’asfalto si sono fermate sulla carreggiata. Da quello che ho visto io non ho notato altre cadute di moto o coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. Faccio notare che la distanza da dove ero io a dove ho visto l’incidente sarà stata di circa 60/70 metri” (cfr. verbale di interrogatorio del 7 aprile 2007, sottolineature nostre).

                               4d.     __________ ha dichiarato davanti alla polizia che “siamo partiti in compagnia di CIVI 1, __________ e un altro che si chiama __________ e volevamo andare a fare un giro in moto nelle Centovalli in Svizzera. Per fare ciò ci siamo diretti a Varese e poi a Luino dove abbiamo costeggiato il lago in direzione della Svizzera; abbiamo passato la dogana e poi abbiamo percorso nuovamente la strada che costeggia il lago. Dopo aver percorso dalla frontiera ca. 10 km abbiamo raggiunto il comune che mi si dice chiamarsi Piazzogna-zona Alabardia.

                                        Giunti in questo comune ad una velocità di circa 50-55 km/h eravamo in gruppo. Il __________ ed il __________ erano davanti ed hanno sorpassato un veicolo, la CIVI 1 era dietro questo veicolo a circa 10 metri e voleva sorpassarlo ed io ero dietro alla CIVI 1 a ca. 30 metri. Il nostro intento era di sorpassare questo veicolo poiché andava pianissimo a circa 50 km/h dove il limite è superiore. Non so per quale motivo ad un tratto la CIVI 1 ha frenato bruscamente, bloccando la ruota davanti, gli si è chiuso lo sterzo, ha cercato di tenere la moto, ma purtroppo è rovinata a terra rotolando sull’asfalto mentre il motoveicolo è rimasto sul campo stradale. Preciso che, a mio modo di vedere, questa caduta non avrebbe avuto serie conseguenza per lei. Io ho evitato la collisione con la sua moto spostandomi leggermente sulla sinistra e subito dopo, circa 2 secondi dopo, una motocicletta marca Guzzi di colore rosso mi sorpassava sulla mia destra, [alla velocità] che posso stimare in 70-75 km/h. Ho potuto notare che questo veicolo ha frenato bruscamente poiché aveva la strada ostruita dal corpo della CIVI 1 che era spostato sulla destra rispetto alla corsia stradale. Purtroppo questa manovra non ha potuto evitare che il motoveicolo le passasse sul torace. Dopo l’urto anche questo motoveicolo è rovinato a terra”  (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 7 aprile 2007, pagina 1 e 2, sottolineature nostre).

                                        A precisa domanda dell’interrogante, che voleva sapere perché la CIVI 1 avesse frenato bruscamente, il teste ha risposto che “per conto mio ci possono essere due motivi. Il primo perché stava guardando il lago e non si è accorta che il veicolo frenava o perché il conducente di questa vettura mentre CIVI 1 voleva sorpassare ha fatto una coglionata”  (cfr. ibidem, pagina 3) .

                                        Infine in merito al sorpasso della moto dell’accusato, __________ ha dichiarato che “di sicuro la CIVI 1 e gli altri due l’hanno superata perché se no non succedeva l’incidente. Da parte mia non ricordo di aver sorpassato questa moto ma ricordo che nel mentre evitavo la CIVI 1 lui mi è passato sulla destra. Preciso che la CIVI 1 circolava nella mezzeria della strada a ca. 10 metri dal veicolo che la precedeva “ (cfr. ibidem, pagina 3, sottolineature nostre).

                               5a.     Al dibattimento l’imputato ha precisato in particolare che il giorno dell’incidente “era Sabato Santo; dopo la dogana ero sempre dietro la stessa auto, non aveva senso sorpassarla in quanto abitavo a Vira Gambarogno e c’era traffico in senso contrario. Dove è successo l’incidente il limite era di 80 km/h e io viaggiavo a 50km/h poiché l’automobile viaggiava a quella velocità. Io ho sentito e visto le moto nello specchietto e mi sono messo sulla destra, al minimo andavano 20 km/h più veloci. Il primo motociclista (in sella ad una Kawasaki verde) ha superato l’auto davanti a me, il secondo (su una moto bianca) ed il terzo (con una moto verde) volevano superarla ma non ce l’hanno fatta. Sono stato superato solo da tre motociclette. Io viaggiavo a 50 metri dall’autoveicolo: si sono fermati poiché c’era traffico in senso inverso. La  moto è caduta 6 o7 metri davanti a me, sono passati 2 o 3 secondi dal sorpasso alla caduta. Io dovevo concentrarmi sul mio traffico, la moto della CIVI 1 era a 30/40 metri da me e si trovava 10 metri dietro l’auto. Quando la CIVI 1 è caduta mi sono trovato davanti a me il corpo e la moto; non potevo reagire, avevo il muro da una parte e le auto dall’altra, ritenuto che tra il muro e la moto c’era un metro; io a seguito della collisione sono caduto e con il casco ho picchiato contro il muro. Il ciclista è stato superato da me poco prima dell’incidente” (cfr. verbale del dibattimento del 10 marzo 2009, sottolineature nostre).

                               5b.     Dal canto suo nel corso del processo il teste __________ ha dichiarato tra l’altro che “quel giorno, essendo un organizzatore di un importante forum italiano della Kawasaki, stavo effettuando, con CIVI 1 e altri due conoscenti, un sopralluogo per un giro previsto per Pasquetta. Noi viaggiavamo in fila, non mi ricordo se tra la dogana e l’incidente abbiamo sorpassato e neppure se abbiamo superato dei ciclisti. Mi ricordo di aver superato un motociclista sulla moto Guzzi. Il motociclista era sulla destra, davanti a lui non c’erano automobili e il sorpasso è avvenuto senza invasione della corsia di contromano. Davanti c’era __________, poi __________, poi la CIVI 1 ed infine io. Tutti avevamo superato la moto Guzzi, poi ho visto un’auto; andavamo a 50/60 km/h al massimo perché la macchina circolava piano. Non so se ACCU 1 viaggiava alla stessa velocità dell’auto. Io ero 20 metri dietro la CIVI 1 che era 15 metri dietro a __________ - il quale era forse a fianco o subito dietro l’auto - e non ho visto ACCU 1 nello specchietto; mi ricordo di averlo superato, ma non so da quanto tempo. Quando la CIVI 1 è caduta io l’ho evitata transitando a lato sull’altra corsia poiché non veniva nessuno in direzione opposta. Nel mentre stavo spostandomi a sinistra, rallentando, ho visto la moto Guzzi transitare a destra e, mentre stavo evitando a sinistra la CIVI 1, impattare con la stessa. Io ho visto di lato l’impatto della moto Guzzi con il corpo della CIVI 1” (cfr. verbale del dibattimento del 10 marzo 2009, sottolineature nostre).

                               6a.     In sostanza a ACCU 1 si rimprovera di non aver mantenuto una distanza sufficiente dai veicoli che lo precedevano.

                               6b.     Dall’esame degli atti risulta che l’imputato ha circolato dietro la medesima  automobile perlomeno dalla dogana di Dirinella sino al luogo dell’incidente (cfr. supra, consid. 5a, pagina 5 in fine): pertanto per diversi chilometri ACCU 1 si è venuto a trovare ad una distanza di circa 50 metri da quest’ultima e ad una velocità costante prima dei fatti di circa 50 km/h.

                                        Tali circostanze sono state ribadite a più riprese dall’accusato e non vi sono elementi agli atti che confutino tale versione, ritenuto come il gruppo di motociclisti dopo averlo superato si è, grazie allo spazio necessario, accodato, con l’intento di sorpassarla, alla vettura in questione che “andava pianissimo a circa 50 km/h dove il limite è superiore” (cfr. ibidem e verbale di interrogatorio di __________ del 7 aprile 2007, pagina 2).

                                        Una riprova di quanto sopra giunge - indirettamente - ancora dall’imputato medesimo, il quale non aveva fretta poiché era quasi giunto a casa, motivo per cui non aveva la necessità di sorpassare, considerato oltretutto che, essendo Sabato Santo, vi era traffico in senso inverso (cfr. supra, consid. 4b e 5a).

                                        Al riguardo anche il teste __________ ha affermato che è stato sorpassato da un veicolo e da una moto targata Ticino che viaggiavano ad andatura normale e in modo tranquillo (cfr. supra, consid. 4c).

                                        Considerato un contesto del genere si segnala - circostanza in sé non determinante ai fini del presente giudizio, ma comunque indicativa - come per tutto il tratto stradale prima del sorpasso da parte della motociclista Patrizia CIVI 1 e dei suoi amici, ACCU 1 ha tenuto una distanza corretta dal veicolo che lo precedeva; a quella velocità costante infatti, ritenuto il tempo di reazione di un secondo e la strada asciutta, lo spazio necessario per potersi fermare in tempo in caso di frenata inattesa o ostacolo sulla carreggiata è di circa 30 metri.

                               6c.     In merito alle manovre di sorpasso ad opera della comitiva di motociclisti italiani vi è stato dapprima il superamento del ciclista __________ e successivamente quello della motocicletta condotta dall’accusato.

                                        Al riguardo si rileva di particolare importanza la deposizione del ciclista, che - dopo il sorpasso ad andatura normale dell’autoveicolo e della moto Guzzi di cui al precedente considerando - ha udito subito dei rombi di motore di alcune moto che hanno superato ad un’andatura più veloce lui e - per poi posizionarsi dietro la vettura - anche la moto condotta dall’imputato, il quale per facilitare le operazioni di sorpasso si è spostato dal centro della carreggiata a destra (cfr. supra, consid. 4c).

                                        Ad un’attenta analisi, quanto indicato dal ciclista trova piena conferma in ciò che ha affermato l’accusato, che già nel corso del primo interrogatorio avvenuto poco dopo i fatti aveva dichiarato che i motociclisti lo avevano superato ad un’andatura di almeno 20 km/h in più e quindi almeno alla velocità di 70 km/h.

                                        Un ulteriore elemento che emerge dagli atti e di cui si dirà ancora in seguito (cfr. infra, consid. 6e) riguarda il breve lasso temporale che é intercorso fra il  superamento di __________ e il sorpasso dell’imputato, altrimenti il primo non avrebbe potuto vedere la successiva caduta della parte civile e neppure in un primo tempo scorgere ACCU 1 spostarsi verso il centro della sua carreggiata per facilitare il sorpasso delle moto, circostanza quest’ultima che è del resto confermata dall’accusato medesimo.

                                        Tutte le considerazioni espresse permettono di giungere alla conclusione che la deposizione di __________, rilasciata subito dopo l’incidente, è molto precisa e lineare, oltre che assolutamente credibile e disinteressata.

                               6d.     Dopo aver sorpassato l’accusato i motociclisti avevano l’intenzione di superare anche la vettura che si trovava loro immediatamente davanti; per riuscire nell’intento hanno dovuto, nell’arco di pochissimi istanti, rallentare leggermente per accodarsi in fila indiana a quest’ultima, che viaggiava, come si è visto, a circa 50 km/h. Ciò è comprensibile a maggior ragione ove appena si consideri che l’accusato è stato sorpassato senza invasione della corsia di contromano in quanto si era spostato sulla destra della carreggiata, mentre per superare il veicolo le moto avrebbero dovuto passare sopra le linee bianche tratteggiate a metà del campo stradale o invadere - cosa di per sé lecita in quel tratto - l’altra corsia.

                                        In relazione al sorpasso della moto Guzzi le versioni divergono sul fatto se l’accusato sia stato superato solo da tre o da tutti e quattro i centauri italiani.

                                         Dalle risultanze istruttorie si evince con certezza che tre moto hanno sorpassato ACCU 1: la prima, una Kawasaki verde, è riuscita a superare l’automobile, la seconda ha tentato il sorpasso ma ha desistito all’ultimo momento e la terza, anch’essa una Kawasaki verde, era condotta da CIVI 1, la quale - spaventata dalla manovra del compagno che la precedeva - frenava bruscamente e perdeva il controllo del mezzo, sbandando e cadendo sull’asfalto.

                               6e.     Al momento della caduta, il ciclista __________ - che ha sentito la frenata, visto la CIVI 1 sbandare e poi la collisione con la moto dell’accusato - ha dichiarato di trovarsi a circa 60/70 metri di distanza (cfr. supra, consid. 4c). Forse era anche di qualche metro più lontano rispetto al punto ove si è verificato l’incidente, tuttavia ciò non toglie che egli era stato superato da pochissimo tempo, altrimenti vista la differenza di velocità fra la bicicletta e i veicoli a motore si sarebbe trovato molto più lontano e non avrebbe potuto vedere e raccontare con precisione quanto successo.

                                        Di conseguenza, e per forza di cose, l’accusato è stato superato dalla parte civile pochissimi secondi prima della caduta di quest’ultima; a dire di ACCU 1, l’unico in grado di quantificare il lasso temporale intercorso, sarebbero trascorsi da due a tre secondi al massimo.

                                        Per quanto concerne le distanze tra tutti i protagonisti presenti sul luogo dell’incidente gli elementi agli atti consentono di stabilire che la seconda moto si trovava subito dietro al veicolo che intendeva sorpassare, la Passarella si trovava circa dieci metri dietro e __________, prima della frenata di quest’ultima era a circa 30/40 metri dalla parte civile.

                                        In tal modo trova conferma il fatto che l’accusato fosse (sempre stato) a circa 50 metri dalla vettura, mentre risulta inverosimile la versione resa dal teste __________, secondo cui egli stesso si sarebbe trovato 20 metri dietro la CIVI 1. Infatti, se si considera che viaggiava incolonnato a una velocità simile a quella della vittima, che era tra i 52 e i 63 km/h (cfr. perizia del 14 maggio 2008, pag. 8), alla distanza dichiarata avrebbe appena avuto il tempo di reagire, perché alla velocità di 50 km/h il tempo di reazione di un secondo implica la percorrenza di circa 14 metri, mentre a 60 km/h di quasi 17 metri. Di conseguenza, ritenuto che si trovava dietro di lei in fila indiana, avrebbe potuto cominciare a frenare unicamente pochi metri prima e non gli sarebbe quindi stato possibile, come invece ha dichiarato, rallentare non appena ha visto la CIVI 1 sbandare, evitare l’ostacolo e nel contempo vedere bene ciò che succedeva alla sua destra, con particolare riferimento alla collisione (cfr. supra, consid. 5b).

                                        Risulta pertanto inspiegabile come il teste __________, nella situazione da lui descritta, abbia potuto essere superato sulla destra dall’accusato dopo la caduta della Passerella, per di più a una velocità di 70/75 km/h (velocità che non trova alcun riscontro e che è invece sconfessata dalle altre risultanze che portano a fissare in circa 50 km/h l’andatura dell’accusato, che seguiva da tempo tranquillamente l’auto che lo precedeva).

                                6f.     In realtà è molto più plausibile che l’accusato sia stato superato completamente, prima dell’inizio della frenata della parte civile, unicamente da  tre motoveicoli e non da quattro; in tal modo si comprenderebbe come __________, l’ultimo della comitiva di centauri italiani, abbia potuto evitare la CIVI 1. Il teste, che del resto non ha visto ACCU 1 nello specchietto (cfr. supra, consid. 5b), verosimilmente si trovava alla stessa altezza dell’imputato o leggermente dietro di lui intento a sorpassarlo; essendo sulla linea di demarcazione centrale ha potuto evitare, scansandola a sinistra, la CIVI 1, la quale frenava improvvisamente, sbandava e cadeva verso il centro della corsia da lei percorsa, formando in tal modo con il suo corpo e il suo mezzo due ostacoli sulla corsia Sud-Nord, come dimostrano le risultanze della polizia scientifica.

                                 7.     Dal canto suo ACCU 1 dal momento in cui ha visto la CIVI 1 cadere ha percorso ancora quasi una quindicina di metri prima di poter reagire (un secondo a 50 km/h corrispondono a circa 14 metri): è quindi credibile quando sostiene di avere visto la parte civile a terra molto vicino (a suo dire a circa 7/8 metri) davanti a lui.

                                        La vicinanza dell’ostacolo e repentinità con la quale si è presentato si evince pure dal fatto che la moto ACCU 1 non ha lasciato tracce di frenata e che dopo la collisione con il corpo della vittima e la conseguente caduta aveva ancora una velocità di circa 30 km/h o più (tra i 29 e i 37 km/h secondo la perizia 14 maggio 2008, cfr. pag. 6 in fine) quando in precedenza circolava a 50 km/h all’incirca.

                                        Visto il brevissimo tempo trascorso dal sorpasso alla caduta (2 o 3 secondi al massimo!) l’accusato non ha avuto la possibilità di ristabilire una distanza sufficiente di sicurezza dalla moto che repentinamente si è trovato davanti e che dopo la caduta ha ostruito, assieme al corpo della vittima, quasi completamente la corsia sulla quale viaggiava.

                                        In proposito, come si evince dalla documentazione fotografica della polizia scientifica (cfr. in particolare foto 5), lo spazio per passare sulla destra tra il corpo della parte civile e il muro - in considerazione oltretutto della presenza del bordino di sasso - era molto esiguo e per nulla evidente.

                                        Ciò posto a ACCU 1 non può essere mosso il rimprovero contenuto nel decreto di accusa, né peraltro non gli può essere rimproverato di non aver reagito in modo corretto.

                                 8.     Per tutte le motivazioni addotte questo giudice giunge alla conclusione che l’accusato non ha omesso di tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada e in particolare da __________; di conseguenza non ci si deve esprimere oltre sul reato di lesioni colpose gravi in quanto tale, poiché l’agire della vittima ha in effetti condotto all’assenza di un nesso causale adeguato tra il comportamento dell’accusato e la collisione.

                                        ACCU 1 va pertanto prosciolto dall’accusa di lesioni colpose gravi per aver omesso di mantenere la necessaria distanza dal motoveicolo contro il quale ha colliso nel corso dell’incidente della circolazione accaduto nel Gambarogno il 7 aprile 2007.

                                 9.     Ciò posto le spese del presente procedimento sono a carico dello Stato, il quale rifonderà all’accusato, tutto ben ponderato, l’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

visti                                   gli art. 125 cpv. 2 CP; 34 cpv. 4 LCStr e 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 472/2008 dell’ 11 febbraio 2008.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di franchi 1'500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      I    

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie

                                        fr.                       335.-          testi                                                                   

                                        fr.                      635.-          totale

10.2008.454 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.03.2009 10.2008.454 — Swissrulings