Incarto n. 10.2008.431 DA 3940/2008
Bellinzona 31 marzo 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, in data 25 agosto 2008, a __________, presso l’Ufficio postale, per procacciare a sé un indebito profitto, facendo leva sul rapporto di fiducia venutosi a creare negli ultimi anni con gli impiegati dell’Ufficio postale di __________, segnatamente essendo capitato in diverse altre occasioni che l’accusato ritirasse la corrispondenza personale della moglie e viceversa, ripetutamente ingannato con astuzia la dipendente __________, affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio della di lui moglie CIVI 1, da cui è separato di fatto pur vivendo ancora presso la stessa abitazione, per un importo complessivo pari a fr. 2’042.10;
e meglio per avere presentato allo sportello postale di __________ 5 mandati di pagamento, per un importo complessivo di fr. 3’754.85, intestati alla di lui moglie CIVI 1, sottacendo all’impiegata che la moglie era all’estero e non era stata informata della ricezione di mandati di pagamento a suo favore, alfine di poter incassare personalmente la somma summenzionata, in realtà spettante a CIVI 1, somma utilizzata in ragione di fr. 1’712.75 per il pagamento di fatture intestate anche alla di lui moglie e in ragione di fr. 2’042.10 utilizzata per fini personali;
2. vie di fatto,
per avere, a __________, in data 25 luglio 2008, commesso vie di fatto contro la moglie CIVI 1 spintonandola e colpendola con schiaffi;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 126 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 20 ottobre 2008 n. 3940/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 2’042.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 31 marzo 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 gennaio 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Truffa,
1.2. Vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42, 49, 126, 146 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3940/2008 del 20 ottobre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (aliquote) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 2’042.10 a titolo di risarcimento (art. 266 CPP).
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale